L’associazione di categoria degli agenti presieduta da Vincenzo Cirasola ha preso parte alla consultazione promossa su questi temi dall’autorità di vigilanza.
Anapa Rete ImpresAgenzia, l’associazione degli agenti di assicurazione presieduta da Vincenzo Cirasola, ha espresso, attraverso una nota, un giudizio «favorevole sulle norme di semplificazione annunciate dall’Ivass, negli obblighi informativi sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, ma ha anche auspicato ulteriori passi avanti nella stessa direzione».
Anapa ha preso parte alla consultazione promossa su questi temi dall’autorità di vigilanza, conclusa in questi giorni, «apprezzando lo spirito dell’iniziativa».
In particolare, l’associazione di categoria «concorda con l’orientamento di Ivass di sintetizzare in un unico documento precontrattuale le informazioni sul distributore del prodotto che, attualmente, sono fornite al risparmiatore in più moduli, con contenuti spesso ridondanti. Tutto ciò è “coerente con l’intenzione di semplificazione e di riduzione della documentazione, che racchiude così tutte le informazioni, compreso il raccordo con l’informativa di prodotto, una volta sola in un unico documento”».
Analogamente, per Anapa «si deve procedere anche nell’informativa sul prodotto, dove i propositi dell’Ivass si limitano per il momento a razionalizzare, semplificandoli, gli adempimenti finora esistenti e mantenendo l’attuale set informativo suddiviso in diversi allegati». Anapa, invece, «ritiene che l’aggregazione dei contenuti presenti nei Dip aggiuntivi a quelli contenuti nei Dip base/Kid/Ipid possa coniugare una miglior efficacia dell’informazione al contraente e riduca gli oneri organizzativi sugli operatori divenendo così, a tutti gli effetti, sostenibile. Ciò anche in relazione al fatto che le informazioni riportate sui Dip aggiuntivi relative ai rischi esclusi, limitazioni, costi e target, debbano essere immediatamente evidenti al contraente in sede precontrattuale, ai fini della comprensione delle caratteristiche del prodotto, senza essere perciò inseriti in un ulteriore documento, la cui definizione ‘aggiuntivo’ possa essere impropriamente ritenuto, dal consumatore, ulteriore se non addirittura eventuale e latore di informazioni di scarsa rilevanza». (fs)
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