Colpo di scena in casa Gruppo agenti Generali Italia.
Il Tribunale di Treviso ha disposto la sospensione dell’esecuzione della deliberazione adottata dal consiglio direttivo del Gruppo agenti Generali Italia (Ga-Gi) il 19 giugno 2022 (congresso elettivo di Monopoli), con cui è stato eletto presidente Vincenzo Cirasola.
L’istanza cautelare di sospensiva della delibera è stata accettata dopo che era stata rigettata con una ordinanza datata 3 febbraio 2023 ed era stato respinto anche il relativo reclamo.
Il giudice Bruno Casciarri, della seconda sezione civile, ha ritenuto «ammissibile» l’istanza (al contrario di quanto era avvenuto in precedenza) «perché dalla trascrizione della registrazione della riunione del consiglio direttivo del 19 giugno 2022, disposta a seguito dell’ordine di esibizione 25 luglio 2023, sono emersi elementi nuovi da cui inferire che i ricorrenti Capato, Maestri Accesi e Ancherani si erano opposti all’elezione di Vincenzo Cirasola e, quindi, facevano parte della minoranza (14 voti) che aveva votato l’altro candidato Luca Capato».
Per il giudice, «pur mancando una prova diretta dell’espressione del voto, prova impossibile trattandosi per statuto di voto segreto, nondimeno le prese di posizione dei consiglieri nel corso della riunione sono sufficienti nella prospettiva della loro legittimazione all’impugnazione a dimostrare il dissenso».
L’elezione di Cirasola, riporta la sentenza, è avvenuta alla terza votazione, con la maggioranza di 21 voti contro i 14 dell’altro candidato, Luca Capato, «in violazione dell’articolo 12 dello statuto che prevede che il candidato che abbia ricoperto la carica di presidente nei due mandati precedenti, possa essere eletto esclusivamente nelle prime due votazioni che richiedono la maggioranza di 2/3».
Per superare il limite che l’articolo 12 dello statuto poneva all’eleggibilità alla terza votazione di chi abbia svolto già due mandati, «Cirasola e i suoi sostenitori si erano avvalsi del parere dell’avvocato Jader Ritrovato, asseritamente ricevuto il 17 giugno 2022, i cui contenuti venivano comunicati per la prima volta ai consiglieri nella notte del 19 giugno 2022 tra la prima votazione delle ore 1,20 e la seconda delle 3,15».
Nel parere si sostiene che a seguito della modifica statutaria deliberata dal consiglio direttivo del 25/26 novembre 2021 e recepita dal congresso il 17 giugno 2022 «vi era stata una novazione statutaria con l’azzeramento delle precedenti cariche, ovvero era venuta in essere una nuova associazione e il Cirasola sarebbe stato alla sua prima elezione con conseguente inapplicabilità dei limiti di cui all’articolo 12 cit.».
Nonostante la richiesta (da verbale di Maestri Accesi e Luca Capato) di approfondimento della questione con richiesta di un altro parere, continua la sentenza, «il consiglio procedeva alla terza votazione con elezione a maggioranza di Vincenzo Cirasola».

LA QUESTIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA NOVAZIONE O MENO – Per il giudice la questione della sussistenza della novazione o meno «è fondamentale per la legittimità della delibera impugnata».
La novazione «deriverebbe dalla delibera n. 481 del consiglio direttivo adottata in data 25/26 novembre 2021 di modifica dello statuto per recepire gli effetti dello scioglimento del Fondo pensioni del Gruppo Agenti Generali Italia, fondo cui lo statuto fa riferimento in alcuni articoli». In particolare «la modifica ha comportato il depennamento della parte dell’articolo 3 che prevedeva che “L’iscrizione al Gagi comporta l’obbligo di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Agenti Generali Italia il cui regolamento fa parte integrante del presente statuto. Non sono obbligati all’iscrizione al Fondo pensioni del Gruppo Agenti Generali Italia gli agenti di nuova nomina di età superiore ai 50 anni…”».
L’articolo 3, nella sua attuale formulazione, dispone che “Possono essere Associati Ordinari tutti gli agenti di assicurazione operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano che abbiano concluso un contratto di Agenzia con Generali Italia Spa.” Lo scioglimento del Fondo pensione «comportava l’adeguamento degli articoli 17, 23 e 25 con depennamento dei riferimenti al Fondo».
Il Tribunale di Treviso, in sostanza, ritiene «che non vi sia stata alcuna novazione». Sotto «il profilo dell’animus novandi non si rinviene nella delibera n. 481 o in atti successivi alcuna manifestazione di volontà esternata dagli consiglieri prima e poi dagli associati in sede di ratifica che indichi un effetto estintivo del precedente vicolo associativo e la nascita di una nuova e diversa entità. La delibera evidenzia «che si tratta di semplice “adeguamento” dello Statuto allo scioglimento del Fondo pensioni senza che vi sia alcuna discussione sugli ipotizzati effetti novativi».
Il Tribunale di Treviso fa notare nella sentenza che «lo stesso avvocato Ritrovato per sostenere la tesi della novazione fa riferimento a una “prassi che mi viene riferita e parzialmente riconducibile ad estratti documentali…” di precedenti congressi del 2010, 2013 e 2016». Questa prassi, scrive il giudice, «non viene definita e non risulta in alcun modo provata».
Sempre per il Tribunale di Treviso, un altro elemento che denota che si trattava di modifica che non implicava alcun effetto estintivo – costitutivo è «il ricorso fatto dal consiglio all’articolo 28 comma 2 che consente di derogare alla competenza generale dell’assemblea congressuale in caso di modifiche necessarie a adempiere a precise disposizioni di legge o per colmare lacune al fine di rendere la disciplina statutaria conforme al dettato normativo. Se si fosse trattato di modifica capace di elidere il vincolo associativo e di rifondare una nuova associazione, il consiglio avrebbe dovuto rimettere la decisione all’assemblea, chiamata invece ex post a una mera ratifica».
Tra l’altro i sostenitori della tesi della novazione «non hanno in alcun modo dedotto e provato quali effetti abbia avuto tale modifica sulla base associativa ovvero se vi sia stato un aumento o una modifica qualitativa della base degli iscritti». Non solo. Nel corso della riunione notturna del 19 giugno 2022 Cirasola ha fatto presente «di candidarsi come presidente per continuare quello che è stato il mandato precedente, segno evidente della consapevolezza della continuità, incompatibile con la ipotizzata nascita di un nuovo ente e dell’elezione di un nuovo presidente». E «non vi è alcuna discussione sulla costituzione di una nuova associazione sorta sulle ceneri della precedente perché tutti si muovono nella prospettiva della continuità, in primis lo stesso Cirasola».
ELEZIONE NULLA – Per il Tribunale di Treviso, dunque, l’elezione avvenuta alla terza votazione «è pertanto nulla perché in palese violazione della norma statutaria con la conseguenza che il Cirasola non può svolgere legittimamente le funzioni di presidente. La sospensione della delibera tenuto conto dei tempi del processo ordinario e della temporaneità dell’incarico, di durata triennale, è atto necessario a ristabilire la vigenza delle regole statutarie violate».
Sempre per il giudice, il pregiudizio che subisce il Ga-Gi dalla sospensione «non integra un danno irreparabile perché la stessa è dotata di organi rappresentativi e in caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni vengono demandate al vice presidente vicario (articolo 8 Regolamento Ga-Gi)». L’attuale vice presidente vicario è Federico Serrao.
Lo stesso giudice Casciarri ha fissato l’udienza per il prossimo 23 maggio «per la precisazione delle conclusioni».
Fabio Sgroi
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