domenica 12 Ottobre 2025

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CAMBIO DELLA COMPAGINE SOCIALE DI UN’AGENZIA E GRADIMENTO DELLA COMPAGNIA: LA CLAUSOLA PRESENTE NEL CONTRATTO DI AGENZIA E’ LEGITTIMA?

Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato, analizza la questione.

 

Il recesso di uno dei soci dell’agenzia e il rapporto con la compagnia. Quali effetti produce? Il tema è delicato ed è stato affrontato recentemente da Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato. La tematica ruota attorno alla clausola presente nel contratto di agenzia che subordina il cambiamento della compagine sociale al gradimento della compagnia assicurativa. È legittima?

«Se questa clausola poteva essere ritenuta valida nella vigenza dell’Accordo nazionale agenti del 1994 certamente non risulta conforme al contenuto dell’articolo 2 bis dell’Accordo nazionale agenti del 2003 attualmente in vigore», ha evidenziato Fabrici.

Fabrizia Fabrici

Secondo quest’ultima disposizione, infatti, il recesso di un socio facente parte dell’originaria compagine sociale della società titolare del rapporto di agenzia «non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto e le parti avranno l’onere di attivare l’apposita procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto attraverso il raggiungimento di un’intesa sul soggetto eventualmente subentrante».

Pertanto, ha sostenuto Fabrici, la clausola contrattuale che subordina il cambiamento della compagine sociale al gradimento della compagnia assicurativa «deve ritenersi illegittima anche se il contratto di agenzia è stato stipulato antecedentemente rispetto all’entrata in vigore dell’A.N.A. 2003». Quest’ultimo, in particolare, prevede «espressamente che le nuove norme sostituiscono di diritto, al momento dell’entrata in vigore, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultassero, singolarmente considerate, meno favorevoli per gli agenti». E per l’avvocata risulta «evidente che la presenza, nel contratto di agenzia, di una clausola che attribuisce alla società preponente la facoltà di risolvere automaticamente il rapporto nel caso di modificazione non preventivamente autorizzata della compagine sociale dell’agente di assicurazioni è meno favorevole per l’agenzia rispetto alla previsione della procedura prevista all’articolo 2-bis dell’accordo A.N.A. 2003». (fs)

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