mercoledì 24 Settembre 2025

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IL BROKER NON DEVE INDAGARE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL CLIENTE

Sull’assicurato incombe l’obbligo di comunicare informazioni esatte al momento della descrizione del rischio. Cgpa Europe evidenzia un caso giudiziario avvenuto in Irlanda.

Non è compito del broker indagare sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cliente, sul quale incombe l’obbligo di comunicare informazioni esatte al momento della descrizione del rischio. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), in uno dei suoi ultimi osservatori europei degli intermediari assicurativi riporta un caso giudiziario accaduto in Irlanda. Vediamo.

IL CASO – Nel 2013, un agricoltore ha sottoscritto, tramite un broker, un contratto assicurativo per coprire la propria azienda agricola. In occasione della stipula della polizza, il broker e il cliente hanno studiato insieme la proposta assicurativa, con la soddisfazione del cliente.

Nella proposta – questionario e nella polizza stessa è stata riportata una data inesatta riguardante la costruzione di alcune vecchie stalle in pietra che fanno parte degli stabili da assicurare. L’assicurato ha dichiarato al momento della sottoscrizione che le stalle sarebbero state costruite tra il 2002 e il 2007, mentre, in realtà, hanno tra gli 80 e i 100 anni. Nel febbraio 2017, una tempesta ha danneggiato gravemente le stalle. Il sinistro è stato subito dichiarato all’assicuratore che ha rifiutato, però, l’indennizzo per le inesattezze riguardanti le date di costruzione degli stabili, molto più datati e in cattivo stato di quanto dichiarato nella polizza. L’assicurato, allora, ha deciso le vie legali sia contro l’assicuratore, sia contro il broker chiedendo il riconoscimento del danno e quindi l’indennizzo. Inoltre ha fatto notare come il broker sia venuto meno al proprio obbligo di informazione e dovere di consiglio e consulenza poiché avrebbe omesso di sottolineare, in fase di stipula, l’importanza di menzionare con precisione lo stato degli stabili in questione e la data esatta della loro costruzione. Nello stesso tempo, l’assicurato ha ammesso di non aver letto tutta la documentazione fornita, fatto gli avrebbe permesso di individuare le date sbagliate trasmesse all’assicuratore. Il broker ha precisato, dal canto suo, di non essere mai stato informato dal cliente del reale stato degli immobili, né della loro data di costruzione. L’assicuratore, infine, ha asserito che, nel caso in cui gli fossero state comunicate le date esatte, mai avrebbe coperto il rischio atmosferico per la vetustà degli edifici.

LA SENTENZA – La sentenza della Corte d’Appello irlandese del febbraio 2022 ha ribadito la decisione dei giudici di prima istanza che avevano giudicato la richiesta del cliente infondata in quanto egli aveva comunicato al broker informazioni inesatte e riportate a più riprese nella documentazione a lui inoltrata. Per formulare una decisione, la Corte d’Appello ha considerato che il broker disponesse di un “solido” dossier basato su prove precise e circostanziate di tutte le raccomandazioni fornite al cliente. Quest’ultimo, quindi, non ha potuto provare di non averle ricevute. Infine, i giudici hanno ritenuto che il cliente fosse in grado di capire “pienamente” sia le domande che gli erano state rivolte che la documentazione a lui trasmessa e che, per questo motivo, non avesse bisogno di ulteriori consulenze.

IL COMMENTO DI CGPA – Per Cgpa Europe, questa sentenza «mette in evidenza il fatto che non è compito del broker indagare sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cliente, sul quale incombe l’obbligo di comunicare informazioni esatte al momento della descrizione del rischio». Secondo i giudici, il broker assicurativo «ha quindi agito, all’atto della sottoscrizione della polizza, come avrebbe fatto un intermediario ragionevole e competente (secondo un orientamento giurisprudenziale definito nel 1981). Va comunque precisato che il broker in questione poteva disporre di un solido dossier di difesa in grado di documentare l’integralità dello scambio di informazioni con il cliente, una prassi che non può che essere incoraggiata». (fs)

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