martedì 18 Novembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI: ANIA APPREZZA, MA…

Per l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici «rimangono diversi importanti aspetti su cui è necessario intervenire al più presto». 

La sede dell’Ania a Roma

L’Ania ha espresso un «convinto apprezzamento» per l’iniziativa contenuta nell’articolo 24 del disegno di legge di Bilancio 2024, che definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali alle immobilizzazioni materiali delle imprese. In particolare, è prevista l’implementazione di una partnership tra pubblico e privato, in cui la gestione del rischio è affidata, direttamente, al mercato assicurativo, mentre lo Stato assume il duplice ruolo di regolatore del mercato assicurativo e di riassicuratore, attraverso una garanzia a favore delle compagnie assicurative, prestata da Sace, entro un limite di assunzione massimo degli impegni predeterminato ex lege.

«Erano ormai molti anni che l’industria assicurativa italiana chiedeva di arrivare a definire una partnership pubblico-privato in materia di rischi calamitosi», ha osservato Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, nel corso di una recente audizione presso le commissioni congiunte Bilancio del Senato e Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera.

«Auspichiamo che possa essere prevista, in un futuro ravvicinato, un’estensione anche alle persone fisiche di istituti che favoriscano una maggiore mutualità dei rischi relativi alle abitazioni. Non posso non evidenziare, tuttavia, che la norma in questione presenta numerose criticità, e, perciò, richiede necessariamente miglioramenti. Così come è adesso sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per le compagnie italiane reperire, anche sui mercati internazionali, la capacità assicurativa necessaria per garantire un rischio potenzialmente illimitato», ha precisato Farina. «Il principale rilievo attiene alla necessità che la legge definisca, assieme con l’esposizione massima delle obbligazioni della Sace (fissata per i primi tre anni in 5 miliardi all’anno), anche le modalità di determinazione dell’esposizione massima del settore privato. Si pensi all’ipotesi di un evento con un danno complessivo di 20 miliardi, in presenza di una cessione del 50% del rischio alla Sace. Dato il ricordato limite dei 5 miliardi, il settore assicurativo dovrebbe farsi carico di risarcire gli altri 15 miliardi, per un’esposizione che potenzialmente potrebbe essere illimitata».

Per la presidente dell’Ania va perciò «fissata anche l’esposizione massima del settore privato, a maggior ragione dato che è previsto l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e, soprattutto, in assenza di una previsione su come si configurerà dopo i primi tre anni l’intervento pubblico. Andrà, quindi, specificato come verrà gestito un danno che superi il complesso delle esposizioni massime del settore pubblico e del settore privato».

CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE – La seconda osservazione è che «occorre definire molti elementi sulle caratteristiche delle coperture: è interesse di tutti, non solo degli assicuratori, infatti, che il sistema funzioni da subito bene per garantire alle imprese assicurate la migliore protezione al prezzo giusto. Tra i numerosi elementi da definire citiamo, senza pretesa di esaustività, la definizione univoca degli eventi da assicurare, le modalità di determinazione dei valori assicurati, la ripartizione degli obblighi tra proprietario e utilizzatore dei beni assicurati, la possibilità di definire – con l’accordo delle parti – limiti e sottolimiti delle coperture in aggiunta a franchigie e scoperti e, più in generale, le clausole contrattuali ammissibili».

La norma prevede che con decreto del Mef e del Mimit possano essere stabilite modalità attuative e operative e aggiornamenti valoriali degli schemi di assicurazione disegnati dalla norma. «Per noi è fondamentale subordinare all’emanazione di questo decreto, che andrebbe esplicitamente sottoposto alla consultazione delle parti interessate, lo scattare dell’obbligatorietà delle coperture», ha osservato Farina. «Da parte nostra abbiamo già avviato i lavori con le nostre imprese, broker e riassicuratori per offrire al Governo, al Parlamento, a tutte le parti interessate il massimo del supporto metodologico e, in particolare, per arrivare a misurare la capacità finanziaria del mercato privato».

OBBLIGO A CONTRARRE – Il terzo punto riguarda l’obbligo a contrarre. Da un lato, la disposizione prevede che dell’inadempimento dell’assicurato si tenga conto solo nell’assegnazione di potenziali sussidi futuri, dall’altro vengono previste sanzioni spropositate (comprese tra da 200.000 euro a 1 milione di euro) per le compagnie di assicurazione che rifiutino il rischio o comunque eludano l’obbligo.

«Il timore», ha sottolineato Farina, «è che questa impostazione non consenta un’adesione degli assicurati tale da garantire una piena mutualità delle coperture. A questo fine, potrebbe anche essere utile stabilire l’esonero integrale di queste coperture dall’imposta sui premi di assicurazione, che oggi presenta un’aliquota del 21,25%. Si tratterebbe, in pratica, di allineare il trattamento fiscale a quanto già previsto – a far data dal 1° gennaio 2018 – in favore delle polizze contro gli eventi calamitosi stipulate dalle persone fisiche relativamente ai fabbricati con destinazione abitativa. Per quanto riguarda l’obbligo a contrarre delle compagnie di assicurazione, riteniamo che la sua imposizione sia, in generale, una significativa limitazione della libera decisione dell’impresa e del corretto funzionamento della concorrenza di mercato. Nel caso specifico, l’obbligo è previsto limitatamente alla sola garanzia catastrofale: secondo alcune interpretazioni, se un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo incendio decidesse di non vendere più le garanzie relative ai rischi catastrofali, potrebbe essere costretta a rinunciare anche alla vendita della copertura incendio delle imprese, così rarefacendo l’offerta di coperture. Dal nostro punto di vista, quindi, sarebbe auspicabile l’eliminazione tout court dell’obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione o, quanto meno, sarebbe necessario mitigare le sanzioni che appaiono sproporzionate e prevedere, espressamente, la possibilità per l’impresa di assicurazione di poter rifiutare la conclusione del contratto qualora tale rischio andasse a determinare il superamento della propria capacità di esposizione. Andrebbe, quindi, stabilito che in caso di superamento della capacità finanziaria dell’impresa di assicurazione, il rifiuto non configuri una violazione dell’obbligo a contrarre». (fs)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA