Nidia Bignotti, dello studio Bignotti e d’Acquarone, ha analizzato una delle situazioni che più frequentemente origina errori e conseguenti danni reputazionali per agenti e broker.
Le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell’assicurando sullo stato del rischio rese all’assicuratore prima della stipula di una polizza assicurativa sono disciplinate dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Conseguenze che, ha ricordato Nidia Bignotti, dello studio legale Bignotti e d’Acquarone, portano in sintesi «all’annullamento del contratto assicurativo (quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave) e alla facoltà dell’assicuratore di recedere dal contratto (quando il contraente ha agito senza dolo o colpa grave)».
Intervenuta recentemente alla presentazione dell’Annual Report 2022 del Centro studi intermediazione assicurativa (Cesia), istituzione promossa da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, Bignotti ha analizzato una delle situazioni che più frequentemente originano errori e conseguenti danni reputazionali: le informazioni precontrattuali rese (o taciute) dal cliente.
«Sono moltissimi i contributi offerti sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, volti a chiarire e puntualizzare la latitudine e l’ampiezza dell’obbligo posto a carico dell’assicurando di rendere note all’assicuratore prima della stipula del contratto tutte le circostanze a sua conoscenza suscettibili di influire sulla valutazione del rischio», ha osservato Bignotti. «Il tema è ancora oggi oggetto di discussione sebbene le norme che reggono la materia siano ancora quelle scritte dal legislatore nel 1942, quindi più di 80 anni fa. E forse il tema è ancora oggi così dibattuto proprio perché le norme sono così datate ed è quindi assai problematico applicarle a forme di assicurazione che certamente il legislatore del 1942 non aveva preso in considerazione. Penso per esempio alle assicurazioni della Rc in regime claims made che come sappiamo presentano la difficoltà di parametrare il dovere informativo dell’assicurando riguardo ai danni a manifestazione latente o ancor più a quelli a manifestazione lungo latente».
Bignotti, allo stesso modo, ha rimarcato come «assai meno esplorato» sia il tema collegato dei rapporti tra l’obbligo informativo dell’assicurato e la Rc degli intermediari. «Eppure questo argomento, negli ultimi anni, sta interessando sempre più le aule dei tribunali perché le nuove norme in materia di intermediazione assicurativa consentono di invocare responsabilità degli intermediari che un tempo non erano neanche immaginabili».
L’avvocata è quindi entrata nel merito. «La tradizionale e consolidata interpretazione degli articoli 1892 e 1893 del codice civile afferma che l’onere di rendere dichiarazioni esatte e complete grava unicamente sull’assicurando e non può essere validamente delegato». Non solo. «Non può neanche essere validamente condiviso con terzi, nemmeno quando il terzo sia il broker o l’agente che cura l’intermediazione del contratto assicurativo, ovviamente salvo che la compagnia presti il suo consenso».
Dunque l’intermediario non può essere responsabile dell’eventuale reticenza del contraente assicurato. «Il problema», ha sottolineato Bignotti, «è che le norme del codice civile sul contratto di assicurazione vanno coordinate con quelle dettate dal codice delle assicurazioni in materia di intermediazione e non è sempre facile perché alle prime è estranea ogni considerazione dei diritti dell’assicurato quale soggetto consumatore, quindi debole, mentre le seconde sono orientate soprattutto all’ottica di tutela del contraente assicurato. E queste ultime consentono di invocare facilmente la responsabilità dell’intermediario».
Per Bignotti, quindi, è necessario che l’intermediario «presti un’elevata soglia di attenzione nella fase di trasferimento all’assicuratore delle informazioni rese dall’assicurando. Il che non vuol dire che l’intermediario debba avere l’onere di controllare l’esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dall’assicurando perché in giurisprudenza è assolutamente pacifico che questo tipo di controllo non rientra nell’area di responsabilità dell’intermediario. Esistono, però, tre buone pratiche che si possono seguire: trasferire per iscritto le informazioni ricevute; astenersi dal certificare firme non apposte in presenza; evitare di intermediare polizze che si sappiano (o si debba sapere) annullabili ex articolo 1892 del codice civile. L’osservanza di queste regole non risolve ogni possibile problema di responsabilità, ma credo che riduca molto il rischio».
Fabio Sgroi
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