mercoledì 05 Novembre 2025

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DIRETTIVA RC AUTO UE E RECEPIMENTO. COVIELLO: «SENZA MODIFICHE ALLO SCHEMA DI DECRETO SARA’ UN SALASSO PER I CONSUMATORI»

Il docente di marketing assicurativo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Garante nazionale degli assicurati si esprime su alcuni temi contenuti: il nuovo concetto di obbligo assicurativo, monopattini e preventivatore pubblico.

 

Antonio Coviello

«Se non ci saranno modifiche allo schema di decreto sarà un salasso». Antonio Coviello, docente di marketing assicurativo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Garante nazionale degli assicurati mette in guardia i consumatori in merito all’esame dell’atto parlamentare relativo al recepimento della direttiva UE 2021/2118 concernente l’assicurazione della Rc obbligatoria, di cui si sta discutendo presso la sesta commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Secondo quanto specificato, “il nuovo concetto di obbligo assicurativo previsto dalla direttiva, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sarà legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione svolta dal medesimo, a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

Per Coviello «la questione non è di poco conto, se si considera che molti veicoli, ricoverati in luogo privato e non circolanti, attualmente non hanno obbligo di assicurazione (si pensi ai veicoli di interesse storico o di personale interesse affettivo), prossimamente dovrebbero essere tutti assicurati».

Coviello, a questo proposito, sposa la soluzione suggerita da Paolo Bullegas, responsabile nazionale della commissione di studio Rc auto Sna, che ha indicato come via possibile “per recepire la direttiva UE, senza peraltro incidere sulle economie dei possessori di veicoli non circolanti, l’assicurazione del cosiddetto “rischio statico” di veicoli ovvero, rischio di stazionamento. Quest’ultimo è il rischio caratteristico attualmente usato per i rimorchi per i sinistri da essi eventualmente provocati in sosta o durante le manovre a mano. Si tratta di polizza con premio modestissimo legato alla bassa frequenza di sinistro”.

Paolo Bullegas

Coviello ritiene «fondamentale» questa soluzione che «mette in sicurezza il proprietario di veicoli non posti in circolazione ed è conforme al dettato normativo della direttiva».

Altro problema riguarda l’ipotizzato obbligo assicurativo per i possessori di monopattini, la cui diffusione ha incrementato la frequenza di sinistri anche con danni gravi a persone. Coviello sul tema è molto chiaro: «Non c’è dubbio che le conseguenze di un incidente provocato da un monopattino possano essere infauste per le persone coinvolte ed è bene sviluppare una tutela sociale da questi eventi; tuttavia non si può pensare a un sistema di assicurazione Rc auto tradizionale come previsto per tutti gli altri veicoli circolanti. Attualmente il rischio della circolazione dei monopattini, così come quello delle biciclette, è garantito dalle compagnie di assicurazione nell’ambito della cosiddetta “polizza del capofamiglia”, che tutela ampie responsabilità del nucleo famigliare dai rischi della vita privata, come il classico vaso che cade dalla finestra. Si tratta di polizza con premio modesto, intorno a 60 euro, ma se si dovesse fare una specifica polizza Rc auto per il monopattino i costi potrebbero lievitare».

La soluzione? Per Coviello potrebbe essere individuata «nell’estendere la polizza del capofamiglia ai danni del monopattino, con massimali minimi pari a quelli previsti dalla direttiva Rc auto. D’altro canto, nello stesso modo è stato risolto anche l’obbligo di assicurazione per gli sciatori, così da non gravare ulteriormente sulle tasche degli italiani».

Un’ulteriore novità contenuta nello schema di decreto riguarda il preventivatore pubblico a disposizione degli automobilisti. Per Coviello «i risultati che fornisce il preventivatore appaiono con tutta evidenza contraddittori, considerato che ogni compagnia adotta diverse clausole contrattuali, per esempio quelle sulla esclusione della rivalsa; così il risultato del confronto dei prezzi è falsato e ben lontano dall’ottica della massima tutela del consumatore». (fs)

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