L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici è stata ricevuta in audizione presso la sesta commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Nell’audizione dello scorso 20 settembre presso la sesta commissione Finanze della Camera dei Deputati (l’oggetto era lo schema di decreto legislativo A.G. 58, recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 riguardante la modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della Rc risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) l’Ania si è soffermata, tra l’altro, sull’estensione dell’obbligo assicurativo Rc auto ai veicoli elettrici leggeri
L’Ania innanzitutto ha fatto notare come la cosiddetta Direttiva Auto (articolo 3) non abbia incluso nella definizione di veicolo (ai fini dell’assoggettamento all’obbligo assicurativo Rc auto) i veicoli elettrici leggeri, ma abbia lasciato alla valutazione dei singoli Stati membri la possibilità di estendere tale obbligo anche a questa categoria particolare di veicoli.
«La scelta del legislatore italiano», ha osservato l’Ania, «è stata quella di inserire tra i veicoli destinatari dell’obbligo assicurativo, anche i veicoli elettrici leggeri (che saranno, nel dettaglio, individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione – articolo 2, comma 1, lett. a), punto 2, alinea punto rrr), numero 3) dello schema di decreto legislativo in commento)».
A questo proposito, l’Ania propone «di valorizzare la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella redazione del suindicato decreto ministeriale sin dalla fase di redazione dello stesso, modificando la norma qui in commento in modo tale da assegnare al Ministro delle imprese e del made in Italy e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di dare attuazione alla norma sui veicoli elettrici leggeri».
Per l’Ania occorre considerare che l’assicurazione Rc di un veicolo «deve potersi riferire in modo univoco al veicolo oggetto del contratto di assicurazione: il sistema, per come è stato concepito e per come funziona attualmente, è incentrato sull’identificazione univoca del veicolo stesso tramite targa, e non sulla persona del proprietario del veicolo. Le caratteristiche dei veicoli elettrici leggeri (in particolar modo di quelli di proprietà di privati cittadini) che, allo stato, non sono identificati in alcun modo, comporteranno, allora, la necessità che siano individuate, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, soluzioni gestionali specifiche, idonee per la corretta applicazione dell’obbligo di copertura assicurativa».
L’associazione ha manifestato la propria disponibilità e quella delle imprese di assicurazione «a mettere a fattor comune l’esperienza maturata sul punto, nell’ambito di un confronto tecnico-istituzionale volto ad individuare possibili soluzioni operative».
Fabio Sgroi
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