Cgpa Europe evidenzia un caso giudiziario avvenuto in Germania, dove viene sottolineato che lo stesso intermediario ha il dovere di basare la consulenza assicurativa su tutti i documenti inviati dal cliente.
Il broker assicurativo? Non può limitare la propria responsabilità tramite una clausola contrattuale. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi riporta un caso giudiziario accaduto in Germania, che evidenzia inoltre come sia dovere dello stesso intermediario basare la consulenza assicurativa su tutti i documenti inviati al cliente.
IL CASO – Una società specializzata in servizi di vigilanza si rivolge a un broker per la gestione dei propri contratti assicurativi. Qualche tempo dopo, questa società sigla un contratto con un cliente verso cui si impegna alla chiusura di valvole antiallagamento in caso di forti piogge. Questo servizio, tuttavia, non viene dichiarato all’assicuratore e non rientra, quindi, nell’oggetto della garanzia della polizza. In seguito, i locali di uno dei clienti dell’assicurato vengono inondati per incorretta chiusura delle valvole da parte della società assicurata. L’assicuratore rifiuta l’indennizzo in quanto il servizio non era stato dichiarato nella polizza. L’assicurato, quindi, si rivale contro l’intermediario asserendo di averlo informato specificamente di questo servizio, cosa che quest’ultimo nega fermamente. Il cliente non porta alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni, ma fornisce a sostegno delle proprie richieste alcuni contratti di vigilanza nei quali il servizio era chiaramente presente. L’intermediario assicurativo, del resto, aveva concluso un accordo con il cliente per escludere qualunque responsabilità contrattuale in caso di negligenza da parte sua.
LA SENTENZA – I giudici dell’Alta Corte Regionale di Amburgo (sentenza del 9 settembre 2021 – 413 HKO 27/20) hanno ritenuto che il cliente non abbia fornito prove a sufficienza che dimostrino che l’intermediario sia stato informato, anche solo verbalmente, del nuovo servizio, ma affermano anche che l’intermediario avrebbe dovuto verificare l’integralità del contenuto dei contratti che gli erano stati consegnati per evitare qualunque vuoto nella copertura offerta. I giudici hanno, quindi, concluso che il broker non ha ottemperato al proprio obbligo di diligenza e hanno inoltre dichiarato nullo l’accordo mirante a limitare la responsabilità dell’intermediario in quanto finalizzato a tutelarlo in caso di negligenza da parte sua, fattispecie non contemplata dal diritto tedesco.
IL COMMENTO DI CGPA – Per Cgpa Europe, questa sentenza, «particolarmente severa per i broker, rafforza una tendenza dei tribunali tedeschi a imporre a questa categoria dei requisiti molto rigorosi e ricorda, in particolare, l’importanza di verificare l’integralità dei contenuti della documentazione e delle informazioni trasmesse dal cliente al fine di individuare eventuali aspetti peculiari del rischio. Si può poi discutere, nella pratica, della severità di tali obblighi, dal momento che le informazioni e i documenti trasmessi sono a volte molto voluminosi – come in questa fattispecie – e rendono arduo il compito degli intermediari assicurativi. Inoltre, benché l’accordo di limitazione della responsabilità concluso nel caso di specie sia in violazione di un formale divieto, la sentenza conferma la tendenza giurisprudenziale a dichiarare nulli accordi di questo tipo proposti da alcuni broker assicurativi». (fs)
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