lunedì 20 Ottobre 2025

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PREVENTIVASS: LETTERA AL MERCATO DA PARTE DELL’IVASS

L’istituto di vigilanza ha fornito dei chiarimenti interpretativi e operativi in merito al Regolamento 51/2022 e in particolare alla pubblicizzazione del servizio Preventivass sul sito delle imprese e alla mancata emissione preventivi per “dato mancante”.

Attraverso una lettera inviata alle compagnie nella giornata di ieri, l’Ivass ha fornito dei chiarimenti interpretativi e operativi in merito al Regolamento 51/2022 (Preventivass) e in particolare alla pubblicizzazione del servizio Preventivass sul sito delle imprese e alla mancata emissione preventivi per “dato mancante”.

In particolare, l’istituto di vigilanza, dopo aver esaminato i siti delle imprese, ha riscontrato modalità disomogenee di adesione alla previsione di pubblicare, appunto, sul sito internet di compagnia, una informativa su contenuto e modalità di consultazione di Preventivass consentendone l’accesso a consumatori e intermediari mediante collegamento (di immediata individuazione) attivabile dalla stessa pagina web.

L’Ivass ha quindi invitato le compagnie a «esporre sulla propria home page collegamenti relativi al preventivatore pubblico ben visibili mediante i quali gli utenti possano agevolmente accedere a pagine o sezioni del sito contenenti un’informativa dettagliata su Preventivass, sul contratto base e sulle sue finalità; collocare il link al canale “Brandizzato” di Preventivass in maniera distinta e successiva all’informativa di cui al punto precedente, chiarendo che, attraverso detto collegamento, gli utenti possono ottenere “… il solo preventivo dell’impresa al cui sito internet è stato effettuato l’accesso”».

Per quanto riguarda la mancata emissione preventivi per “dato mancante”, sempre dopo aver effettuato delle verifiche sull’attività di preventivazione, l’Ivass ha riscontrato numerose risposte non allineate al contenuto della disposizione e che hanno evidenziato un utilizzo non corretto della motivazione di errore.

La disposizione, ha ricordato l’Ivass, prevede che le imprese, «qualora rilevino nella richiesta di preventivo errori o incompletezze che non consentono l’emissione del preventivo stesso, rispondono, entro 5 minuti dalla ricezione della richiesta, inviando apposite segnalazioni inerenti la casistica del “Dato mancante”. Con riferimento a tale segnalazione, secondo la previsione regolamentare, le imprese indicano i dati mancanti utilizzando obbligatoriamente la definizione degli stessi contenuta nel modello elettronico di cui al Decreto Mise del 4 gennaio 2021 sotto la colonna “Attributi”. In particolare, nel campo “Messaggio” occorre specificare il dato che non permette la preventivazione. L’assenza di tale indicazione rende inammissibile la segnalazione di errore trasmessa e viene considerata come mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione».

L’Ivass ha sottolineato «che ogni richiesta di preventivo trasmessa alle imprese è di per sé completa di tutte le informazioni previste dal modello elettronico, inclusi i dati estratti dalle banche dati gestite da Ania integrati dal set informativo fornito da Infocar/Infobyke. Le imprese, pertanto, sono tenute a riscontrare le richieste di preventivo sulla base delle informazioni contenute nel dataset di richiesta. Come più volte ribadito in sede tecnica non è necessario né opportuno procedere all’ulteriore consultazione delle banche dati Ania. Agendo in modo contrario, infatti, le imprese ottengono, nel migliore dei casi, gli stessi dati già trasmessi dal modello elettronico o, laddove utilizzino chiavi di consultazione diverse da quelle ufficialmente adottate da Preventivass, informazioni discordanti, fattore riscontrato di ulteriore complicazione che ha causato l’utilizzo non corretto della segnalazione di “Dato mancante”».

Fabio Sgroi

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