Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, ha analizzato questo aspetto nell’ambito di uno specifico focus sui contrasti e le differenze a livello europeo in materia di contenzioso della Rc professionale di agenti e broker. Ecco cosa è emerso.
In caso di richiesta di risarcimento all’intermediario assicurativo, su chi incombe l’onere della prova? Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, ha analizzato questo aspetto nell’ambito di uno specifico focus sui contrasti e le differenze in Europa in materia di contenzioso della Rc professionale di agenti e broker.
In Italia, ha ricordato Cgpa Europe, quando un assicurato ritiene responsabile del danno subìto il proprio assicuratore o intermediario assicurativo, spetta a lui l’onere della prova. Il danneggiato, quindi, deve quindi dimostrare l’esistenza del fatto che ha generato il danno, il danno subìto e il nesso di causalità fra i due elementi. Pertanto, «se un assicurato ritiene coinvolta la responsabilità del proprio assicuratore nel caso in cui quest’ultimo abbia ritenuto non operante la polizza in caso di sinistro, incomberà sull’assicurato sia l’onere di provare il fondamento giuridico (legale o contrattuale) del diritto di cui si avvale che l’inadempimento della controparte ai propri obblighi». L’assicuratore, a sua volta, «dovrà dimostrare la corretta esecuzione del contratto, mentre all’intermediario spetterà dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi». L’Italia non è l’unico Paese in Europa dove avviene questo. Anche nel Regno Unito e in Spagna è così.
In Germania, il danneggiato deve produrre prova di tutti gli elementi a suo favore, compreso l’inadempimento degli obblighi della controparte contrattuale. In pratica, ha evidenziato Cgpa Europe, «poiché l’intermediario viene considerato un consulente esperto, il cliente dovrà solamente invocare l’inadempimento degli obblighi cui è tenuto l’intermediario, attendere la contestazione dell’intermediario e, in seguito, presentare tutti gli elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni». In generale, l’intermediario assicurativo, dal canto suo, «deve fornire al cliente una corposa documentazione precontrattuale. Se tale documentazione non viene fornita o viene fornita solo in modo parziale, l’onere della prova viene invertito a discapito dell’intermediario che, nella maggior parte dei casi, viene condannato perché non è in grado di assolvere al proprio onere probatorio. Sull’intermediario, inoltre, pesa sia la presunzione di responsabilità, in quanto considerato professionista esperto, sia la presunzione del nesso di causalità tra quanto a lui ascritto e il danno subito dal cliente, il che rende la difesa dell’intermediario particolarmente ardua».
In Francia e in Irlanda, in caso di risarcimento l’onere della prova spetta all’intermediario. Nel caso irlandese, è «il dettato del Consumer Insurance Contracts Act 2019» che indica questo. Si tratta di «un orientamento gravido di conseguenze per gli intermediari, che devono avere cura di conservare traccia scritta di tutti i documenti scambiati con il cliente, nonché di tutte le informazioni e le consulenze loro fornite. Le tracce scritte costituiscono, quindi, in un Paese ancora relativamente caratterizzato dalla tradizione orale, il mezzo più sicuro per permettere agli intermediari assicurativi di disporre di adeguati strumenti di difesa», fa notare Cgpa Europe.
In Francia si applica il principio «per cui chi, contrattualmente o giuridicamente, ha un dovere di informazione o un obbligo di consiglio e consulenza deve anche produrre prova dell’adempimento di detti obblighi. L’intermediario deve, quindi, conservare traccia scritta della consulenza fornita al cliente. Infatti nonostante la prova possa essere fornita con ogni mezzo, la traccia scritta resta comunque il mezzo di prova più affidabile in caso di contestazione da parte dell’assicurato».
Infine, il Belgio, dove la giurisprudenza in materia «è piuttosto ondivaga». Mentre alcune sentenze, infatti, affermano che “incombe all’intermediario assicurativo l’onere della prova della corretta esecuzione del proprio dovere d’informazione e del proprio obbligo di consiglio e consulenza…”, altre specificano che “nella sua qualità di danneggiato, al contraente spetta l’onere della prova dell’inadempimento del dovere d’informazione e dell’obbligo di consiglio e consulenza in capo all’intermediario”. Il Codice Civile, ha aggiunto Cgpa Europe, «è stato modificato nel 2020 e da quella data tutte le parti devono collaborare alla produzione della prova. Inoltre, un’ulteriore novità, anch’essa introdotta con la riforma del Codice Civile del 2020, è costituita dalla possibilità per il giudice – in circostanze eccezionali – di invertire l’onere della prova». (fs)
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