mercoledì 10 Dicembre 2025

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INTERMEDIARI E IL DIRITTO DI DIFENDERSI NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IVASS: L’ANALISI DEL CESIA

Il Centro studi di intermediazione assicurativa ha evidenziato come siano «rilevanti» le modalità con cui si svolge l’istruttoria che offrono «significative garanzie alla difesa». Tra queste ha ricordato: la “terzietà” del collegio di garanzia, la possibilità di difesa nella fase di istruttoria e il “contraddittorio rafforzato” nella fase decisoria.

 

Fra gli aspetti analizzati dal Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa, centro di ricerca creato da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc degli intermediari) con riferimento al nuovo regolamento Ivass sulle sanzioni a imprese e intermediari assicurativi c’è quello della difesa di chi è accusato. Il Cesia ha evidenziato come siano «rilevanti» le modalità con cui si svolge l’istruttoria che offrono «significative garanzie alla difesa». Tra queste ha ricordato: la “terzietà” del collegio di garanzia (di cui Tuttointermediari.it ha parlato in questo articolo), la possibilità di difesa nella fase di istruttoria e il “contraddittorio rafforzato” nella fase decisoria.

In particolare, la normativa accorda all’intermediario a cui è stato notificato l’atto di contestazione diverse facoltà di intervento nel procedimento sanzionatorio a garanzia del suo diritto di difesa. L’interessato, ha ricordato il Cesia, «può, nella fase istruttoria, chiedere al servizio sanzioni e liquidazioni l’accesso agli atti, presentare al collegio una memoria difensiva avverso la contestazione o chiedere di essere sentito in audizione». Per quanto concerne l’audizione, vengono sentiti «esclusivamente» gli interessati che ne abbiano fatto espressa richiesta nei termini regolamentari.

Nella fase decisoria, ma solamente se ha presentato una memoria difensiva o ha partecipato all’audizione, l’intermediario potrà presentare al direttorio integrato o ai soggetti da questi delegati le proprie osservazioni scritte (il cosiddetto “contraddittorio rafforzato”, «un aspetto importante perché è un’ulteriore difesa che fino a qualche anno fa non era concessa», ha sottolineato il Cesia) sulla proposta sanzionatoria conclusiva della fase istruttoria. «Tuttavia, l’interessato, in osservanza del principio di leale collaborazione, non può presentare difese non essenziali e non pertinenti, ovvero prive di motivazione, per evitare mere difese pretestuose», ha precisato il Cesia.

Da parte dell’Ivass c’è discrezionalità a valutare tutti gli elementi previsti dall’articolo 11 del regolamento 39, ma anche del codice delle assicurazioni, per decidere se ci sono i presupposti per avviare o non avviare il procedimento. (fs)

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