lunedì 22 Settembre 2025

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RC AUTO: LE TRE IDEE DELL’ANIA PER RAFFORZARE L’ATTIVITA’ ANTIFRODE

Sono state illustrate dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici presso la decima commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati nell’ambito della discussione sul disegno di legge A.C. 3634 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

 

Grave. Così l’Ania ha definito il fenomeno delle frodi alle quali le compagnie sono esposte e che porta a spese non prevedibili che compromettono l’equilibrio di bilancio tra il premio assicurativo e il capitale posto a riserva per gli eventuali risarcimenti.

L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, nella sua recente audizione presso la decima commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati utile a rappresentare la propria posizione nell’ambito del disegno di legge A.C. 3634 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha spiegato come rafforzare l’attività antifrode e antievasione della Rc auto.

L’Ania, innanzitutto, ha ricordato come questo fenomeno illegale contribuisca a incrementare sia la frequenza, sia  il costo medio dei risarcimenti (per effetto dei sinistri inesistenti pagati e per effetto delle spese di giustizia sostenute); si tratta di due fattori tecnici che determinano il prezzo della copertura Rc auto, con effetti economici negativi per tutti gli assicurati.

L’Ania, in particolare, ha illustrato tre possibili soluzioni per contrastare le frodi. Innanzitutto la possibilità di consultare le banche dati di settore, e in primis l’archivio integrato antifrode dell’Ivass, anche in fase assuntiva. L’Ania e le imprese associate hanno collaborato con l’Ivass partecipando al tavolo tecnico costituito dall’istituto di vigilanza per l’evoluzione del portale Aia (Archivio integrato antifrode) istituito presso l’Ivass, che lo mette a disposizione delle imprese stesse per svolgere attività antifrode sui sinistri Rc auto e per l’implementazione della nuova banca dati sinistri sottostante il portale Aia. L’Ania ha fatto notare come attualmente l’archivio Aia «non sia consultabile in fase di assunzione dei contratti Rc auto con un grave vulnus alla competenza ed efficacia del contrasto alle frodi che dovrebbero essere prevenute e intercettate a monte dell’attività liquidativa, nella fase antecedente della preventivazione e stipulazione del contratto». Per questa ragione l’Associazione sostiene «la necessità di una modifica dell’articolo 21 della legge n. 221/2012, con l’estensione delle competenze della vigilanza in materia antifrode e l’accesso delle imprese all’Archivio antifrode Ivass anche alla fase assuntiva Rc auto».

Altro aspetto su cui lavorare è la realizzazione di una banca dati sinistri non auto e di una piattaforma multiramo. L’Ania si è resa disponibile a collaborare «per agevolare le autorità nella raccolta delle informazioni utili alle indagini, oltre alla sottoscrizione con le Procure della Repubblica Italiana dei protocolli di intesa aventi come obiettivo la facilitazione dello scambio di informazioni tra organi giudiziari e compagnie assicuratrici, al fine di facilitare le indagini antifrode auto e non auto e abbattere le tempistiche, in modo da non superare il termine di prescrizione».

Infine per Ania sarebbe necessario il riordino della disciplina relativa al Foro competente. Le compagnie di assicurazione sono disincentivate a sporgere querela in caso di sospetta frode per le criticità che caratterizzano il processo penale per frode assicurativa ai sensi dell’articolo 642, poiché si tratta di reato di norma perseguibile a querela di parte (alti costi del contenzioso, rischio di contro-querele, basse possibilità di recuperare il danno economico patito), la situazione è peggiorata dopo la legge sulla non punibilità del reato di lieve entità e infine c’è da considerare l’intasamento delle Procure che determina l’archiviazione per prescrizione di gran parte delle azioni penali (il 70% delle udienze viene fissato a 3 anni dalla richiesta e dall’avvio dell’azione penale alla sentenza di 1° grado passano mediamente 4 anni; in questo contesto è sufficiente ricorrere in appello per avere buone possibilità di raggiungere il termine prescrizionale di 6 anni).

Per attenuare questo fenomeno, l’Ania chiede di «prevedere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 c.p.c., il giudice competente per ogni controversia che dovesse insorgere a causa di un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante sia ex lege quello del luogo in cui si è verificato il sinistro. Ciò favorirebbe l’attività di indagine e la conseguente raccolta di mezzi istruttori da parte delle Forze dell’Ordine, soprattutto nella non remota ipotesi in cui dall’evento dovessero emergere profili di responsabilità penale. In quest’ultimo caso, peraltro, l’attribuzione esclusiva della competenza al giudice del luogo in cui si è verificato il sinistro sarebbe perfettamente allineata a quanto disposto dall’articolo 8 del Codice di procedura penale, che, in linea generale, attribuisce la competenza territoriale al giudice del luogo in cui il reato è stato consumato».

Oggi, invece, l’attuale possibilità del danneggiato di rivolgersi a un giudice diverso rispetto a quello del luogo in cui si è verificato il sinistro (cioè quello della sede legale dell’impresa assicuratrice interessata) rende più difficoltosa l’attività di indagine delle Forze dell’Ordine che effettuano le indagini sul territorio, non essendo in diretto collegamento con il giudice di pace o il Tribunale investiti della causa civile.

Fabio Sgroi

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