lunedì 03 Novembre 2025

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REQUISITI PROFESSIONALI E DOMINI INTERNET: IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DELL’IVASS

Va a modificare il Regolamento Ivass 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del codice delle assicurazioni. Si possono inviare eventuali osservazioni, commenti e proposte entro il prossimo 25 luglio.

 

L’Ivass ha avviato la pubblica consultazione (documento numero 7/2022) del Provvedimento sui requisiti professionali e i domini internet che modifica il Regolamento Ivass 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del codice delle assicurazioni private.

Lo schema di Provvedimento riguarda in particolare le modifiche e l’integrazione agli articoli 5 (Persone fisiche), 6 (Società), 17 (Requisiti per l’iscrizione), 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa), 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività), 78 (Registrazione dei domini) e 84 (Prova di idoneità) del Regolamento Ivass 40 del 2 agosto 2018.

Secondo quanto comunicato dall’istituto di vigilanza, lo schema di Regolamento provvede «a emendare la disciplina dei requisiti professionali – con riguardo al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, e del titolo di studio estero equipollente – per adeguarla a quella recata dalla normativa primaria; a introdurre l’obbligo di comunicare all’Ivass il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell’Elenco annesso. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza».

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Ivass entro il 25 luglio 2022 all’indirizzo di posta elettronica domini@ivass.it utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale dell’istituto di vigilanza.

Fabio Sgroi

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