Lo ricorda Cgpa Europe, che richiama un caso avvenuto in Spagna.
In Spagna, nel 2020, non c’è stata alcuna decisione significativa in merito alla Rc professionale degli intermediari assicurativi. Tuttavia, ha rilevato Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) nel suo ultimo osservatorio europeo, il dipartimento sinistri della direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione (Dgsfp) ha emesso un parere su una richiesta di risarcimento a carico di un broker ritenuto inadempiente al proprio obbligo di informazione e dovere di consiglio e consulenza.
IL CASO – Un’associazione di proprietari si rivolge a un broker assicurativo per farsi assistere nella stipula di una polizza a copertura dei propri asset. All’approssimarsi della scadenza, il broker invia un’e-mail all’associazione, informandola che la compagnia non intende rinnovare il contratto. Di conseguenza, l’associazione si rivolge a un altro assicuratore senza avvisare il broker e stipula un nuovo contratto a copertura degli stessi rischi.
Poco dopo, però, l’associazione riceve una lettera dalla prima compagnia di assicurazione, che comunicava il rinnovo del contratto. L’associazione chiama quindi in causa la responsabilità del broker per averla messa in una situazione di sovraassicurazione e gli chiede di rimborsare il premio inutilmente pagato al secondo assicuratore. Il broker sostiene, da parte sua, che è stato l’amministratore dell’associazione a decidere di stipulare di propria iniziativa un nuovo contratto assicurativo senza averlo informato e senza aver prima provveduto alla risoluzione del precedente contratto. Dichiara inoltre che, dopo essere stato messo a conoscenza di questa situazione, si è premurato comunque di assistere il cliente nelle azioni da intraprendere con l’assicuratore.
LA SENTENZA – La Dgsfp ritiene che il broker sia venuto meno ai suoi obblighi nei confronti del cliente per avergli fornito informazioni errate e non averlo sufficientemente assistito nei passi da compiere a seguito della lettera che lo informava dell’intenzione della prima compagnia assicurativa di non voler procedere al rinnovo della polizza.
IL COMMENTO DI CGPA – Per Cgpa Europe, la sentenza «non può che ricordare agli intermediari assicurativi l’importanza degli obblighi loro incombenti e, in particolare, quello del dovere di consiglio e consulenza lungo tutta la vita del contratto, il che significa, tra l’altro, una gestione proattiva e tracciabile delle varie procedure di rinnovo delle polizze nel tempo». (fs)
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