Cgpa Europe riporta un caso avvenuto in Irlanda, riguardante la vendita a distanza di un contratto assicurativo Rc auto da parte di un broker.
Acquisire il consenso informato dei clienti sulle specifiche clausole del contratto. Un necessità per gli intermediari assicurativi, specie nella vendita a distanza. Anche per evitare grane giudiziarie. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi riporta un caso accaduto in Irlanda, dove il mercato assicurativo locale continua a basarsi, generalmente, sugli accordi verbali e la mancata formalizzazione per iscritto delle informazioni e delle consulenze fornite dagli intermediari. E questa è una delle principali cause dell’attivazione della loro polizza di Rc professionale.
IL CASO – Nel 2015, una cliente ha stipulato, attraverso un broker, un contratto di Rc auto per assicurare il proprio veicolo. La polizza prevedeva il tacito rinnovo per due anni con incrementi automatici del premio. Una volta resasi conto di ciò, la cliente ha chiesto alla compagnia assicurativa di rescindere la polizza prima della scadenza. Di fronte al rifiuto dell’assicuratore, la cliente ha chiamato in causa il broker, sostenendo di non essere stata informata del rinnovo per tacito consenso al momento della sottoscrizione avvenuta telefonicamente. L’intermediario le avrebbe detto che il contratto sarebbe scaduto alla fine del primo anno di assicurazione, ma il broker ha smentito queste affermazioni, sostenendo che, con la firma del contratto, la cliente avesse dato il proprio consenso scritto al rinnovo automatico del contratto.
LA SENTENZA – Dopo aver ascoltato la registrazione della conversazione telefonica, il Financial Services and Pensions Ombudsman (il mediatore irlandese, a cui la cliente si è rivolta) ha ritenuto che l’assicurata non fosse stata sufficientemente informata dal broker della natura automatica del rinnovo del contratto e che questo aspetto avrebbe dovuto essere evidenziato dall’intermediario al momento della sottoscrizione, visto che la polizza non prevedeva alcuna menzione specifica in merito al rinnovo. Inoltre, ha ritenuto che il broker non abbia adottato le misure necessarie per ottenere il consenso informato della cliente su questo aspetto. Il Financial Services and Pensions Ombudsman, quindi, ha sanzionato il broker.
IL COMMENTO DI CGPA – Il parere del mediatore irlandese è di «una certa importanza per gli intermediari assicurativi, in quanto richiama la necessità di acquisire il consenso informato dei clienti sulle specifiche clausole del contratto, in particolare in caso di vendita a distanza di un prodotto assicurativo», ha commentato Cgpa Europe. «Nella fattispecie, il broker avrebbe dovuto soffermarsi sulla natura automatica del rinnovo del contratto ed essere in grado di fornire prova del consenso della cliente mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole». (fs)
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