venerdì 19 Settembre 2025

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BROKER: QUANDO NON SI E’ CHIARI E PRECISI SUI RISCHI E SULLE GARANZIE DA PROPORRE ALLE COMPAGNIE…

Cgpa Europe riporta l’esempio di una sentenza, ritenuta “severa” nei confronti di un broker, emessa dai giudici nel Regno Unito.   

 

Il consiglio che Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) dà ai broker è perentorio: “Procedere con attenzione ed essere molto chiari e precisi sui rischi e sulle garanzie che propongono alle compagnie di assicurazione e ricorrere a intermediari specializzati, quando determinati rischi esulano dalle loro competenze”. La compagnia, nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, ha fatto riferimento a una sentenza emessa nel Regno Unito. Vediamo.

IL CASO – Una banca, tramite un broker assicurativo, stipula un contratto di assicurazione marittima per il trasporto merci con 14 assicuratori. Il broker, in fase di sottoscrizione, chiede alle compagnie (e ottiene) di aggiungere una clausola denominata “clausola di premio di transazione” (“Tpc”), redatta da uno studio legale che agisce a nome della banca. Si tratta di una clausola atipica in una polizza di assicurazione marittima, in quanto ha l’effetto di ampliare la portata della copertura concessa includendovi il rischio di perdita finanziaria da mancato pagamento. Nel 2016 due dei clienti della banca diventano insolventi, avendo posto in essere una procedura fraudolenta che ha comportato perdite considerevoli per la banca. Infatti, i prodotti oggetto della frode erano di una qualità e, quindi, di un valore inferiori a quelli annunciati al momento della stipula del contratto.

La banca denuncia quindi il sinistro, chiedendo agli assicuratori di attivare la clausola Tpc. Questi ultimi rifiutano l’attivazione, sostenendo che questa garanzia avrebbe dovuto essere stipulata nell’ambito di un contratto di assicurazione del credito e, nella fattispecie, applicata solo allorché ci fossero stati danni fisici al carico. La banca chiede allora il risarcimento del danno al broker, rimproverandogli di non aver proposto un contratto di assicurazione del credito, che le avrebbe consentito di beneficiare appieno degli effetti attesi da questo tipo di clausola.

LA SENTENZA – I giudici hanno dato ragione alla banca (che ha vinto quindi la causa) ritenendo che gli assicuratori debbano comunque fornire la copertura assicurativa essendosi contrattualmente impegnati in tal senso. Il tribunale ha ritenuto, inoltre, che il broker sia venuto meno ai suoi obblighi nei confronti della banca, a causa del rischio di contenzioso derivante dall’introduzione della clausola in oggetto in un contratto di assicurazione marittima. Al broker, infatti, è stato imputato di non aver segnalato espressamente alla banca che tale tipo di garanzia avrebbe dovuto essere stipulata nell’ambito di un’assicurazione del credito e di non aver indirizzato la banca verso un intermediario specializzato. Infine, i giudici hanno precisato che spettava all’intermediario evidenziare la natura della copertura richiesta agli assicuratori, considerato il carattere atipico della clausola in questa tipologia di contratto.

IL COMMENTO DI CGPA – Questa sentenza, commenta Cgpa Europe, è «severa nei confronti del broker, e non può che spronare gli intermediari a procedere con attenzione ed essere molto chiari e precisi sui rischi e sulle garanzie che propongono alle compagnie di assicurazione e a ricorrere a intermediari specializzati, quando determinati rischi esulano dalle loro competenze. In questo caso il broker, essendosi rivolto al mercato dell’assicurazione marittima e non a quello dell’assicurazione del credito, avrebbe dovuto procedere con diligenza spiegando agli assicuratori lo scopo e le conseguenze della clausola Tpc, anche se redatta da avvocati». (fs)

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