mercoledì 17 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

RAPPORTI DI LAVORO CON UN DISTRIBUTORE E POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO. L’IVASS CHIARISCE

L’istituto di vigilanza ha fornito alcune spiegazioni che riguardano il Regolamento Ivass n. 40/2018.
 

I dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario che, al 31 marzo 2021, hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato, sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lettera b-bis del Regolamento Ivass n. 40/2018 in materia di possesso del titolo di studio, in caso di interruzione della collaborazione in essere e instaurazione di nuovo rapporto con altro e diverso distributore? In relazione a questi soggetti, il possesso del titolo di studio è richiesto ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Rui?

A questi interrogativi l’Ivass ha voluto fornire dei chiarimenti. L’istituto di vigilanza ha ricordato come gli articoli 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lett. b-bis del Regolamento Ivass n. 40/2018 (così modificati dal Provvedimento Ivass n. 97/2020) richiedano, rispettivamente, per i dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario il possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di studio di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”.

L’entrata in vigore della disposizione è disciplinata da una specifica norma transitoria, l’articolo 6, comma 2 del Provvedimento Ivass n. 97/2020, secondo cui “Gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento (cioè il 31 marzo 2021, ndr) hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis, e articolo 48, comma 1, lettera b-bis”, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già operano alla data di entrata in vigore del Provvedimento”.

L’Ivass ha chiarito che, «in considerazione delle finalità della suddetta previsione, i dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario restano esentati dall’obbligo di conseguire il titolo di studio anche nel caso in cui interrompano la collaborazione in essere al 31 marzo 2021 e ne instaurino una nuova con altro e diverso distributore. Tanto in considerazione dell’assimilabilità di tale situazione con quella disciplinata per gli intermediari iscritti alla sezione E del Rui (per i quali è ora richiesto il medesimo titolo di studio) all’articolo 6 comma 1 del Provv. Ivass n. 97/2020, secondo cui: “Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento (cioè il 31 marzo 2021, ndr) continuano ad operare senza obbligo di conformarsi” al predetto requisito “anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel Registro” (art. 6 comma 4 del cit. Provvedimento)».

Ciò si applica anche ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Rui di coloro che, al 31 marzo 2021, esercitavano l’attività di distribuzione quali dipendenti o addetti, tenuto conto che il titolo di studio richiesto ai sensi del Regolamento Ivass n. 40/2018 «è lo stesso per ciascuno di tali soggetti. Resta fermo l’obbligo del possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione E del Rui ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Ivass n. 40/2018».

L’Ivass ha aggiunto che, in attesa di una revisione regolamentare, dagli articoli 41 e 48 devono intendersi eliminati i riferimenti al titolo di studio “rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge” e al titolo estero “equipollente”, in quanto «implicitamente abrogati per effetto delle modifiche che hanno interessato la normativa primaria di riferimento. Per tali ragioni, si richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria o titolo estero equivalente». (fs)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA