Cgpa Europe, compagnia assicurativa specializzata nella Rc professionale degli intermediari, fa riferimento a una sentenza emessa in Germania che «ha pesanti conseguenze per gli intermediari gravandoli di nuovi obblighi, anche quando si limitano a segnalare l’esistenza di un prodotto».
Anche una consulenza “occasionale” è parte integrante del dovere di consiglio e consulenza dell’intermediario assicurativo previsto dal contratto di brokeraggio che lo lega al cliente. A evidenziare questo aspetto è Cgpa Europe, compagnia assicurativa specializzata nella Rc professionale degli intermediari, che nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi ha fatto riferimento a una sentenza emessa in Germania. Una sentenza che, ha sottolineato la compagnia, «ha pesanti conseguenze per gli intermediari gravandoli di nuovi obblighi, anche quando si limitano a segnalare l’esistenza di un prodotto».
IL CASO – Un cliente si rivolge al proprio broker assicurativo per pianificare la propria pensione e richiede un investimento a breve termine con alti rendimenti. Il broker, poco incline a orientare i clienti su questa tipologia di prodotto, gli consiglia piuttosto di stipulare una polizza vita. Qualche tempo dopo, il broker ricontatta il cliente e lo informa dell’esistenza di un prodotto di investimento simile a quello che stava cercando, senza tuttavia accompagnarlo nella finalizzazione della proposta attraverso le procedure di sottoscrizione.
Il cliente effettua allora l’investimento per conto proprio ma, subendo notevoli perdite nei mesi successivi, cita per danni il broker imputandogli di averlo orientato verso un prodotto rischioso senza averlo avvertito della rischiosità dell’investimento e di non avergli fornito l’adeguata consulenza. Il broker respinge le accuse sostenendo di aver semplicemente informato il cliente dell’esistenza del prodotto in questione.
LA SENTENZA – I giudici della Corte di Cassazione federale (sentenza del 21 novembre 2019) riconoscono e confermano la responsabilità del broker, ritenendo che la decisione di investire nel prodotto «fosse legata alla raccomandazione da lui formulata». Ritengono anche che l’intermediario assicurativo, avendo segnalato l’esistenza del prodotto al cliente, «sia entrato nel campo della consulenza in materia di investimenti, determinando un dovere di consiglio e consulenza a proprio carico, nonostante il cliente abbia deciso di procedere autonomamente e a posteriori alla sottoscrizione del contratto».
IL COMMENTO DI CGPA – Questa sentenza, commenta Cgpa Europe, ha «pesanti conseguenze per gli intermediari assicurativi gravandoli di nuovi obblighi, anche quando si limitano soltanto a segnalare l’esistenza di un prodotto: anche una consulenza “occasionale” farebbe quindi parte integrante del dovere di consiglio e consulenza dell’intermediario previsto dal contratto di brokeraggio che lo lega al cliente. Pertanto, in queste circostanze, il broker deve attentamente verificare la redditività del prodotto (anche se solo menzionato e comunque suscettibile di ingenerare un obbligo di consulenza) e questo anche qualora non sia in grado di formulare un parere in merito alla strategia di investimento da adottare». (fs)
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