Ecco i chiarimenti dell’Ivass alla luce della legge 120/2020.

I soggetti iscritti nella sezione E del Rui sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale? Nei giorni scorsi l’Ivass ha chiarito questo aspetto anche alla luce di quanto contenuto nell’articolo 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020.
L’articolo in questione fa riferimento al fatto che il possesso di un domicilio digitale funzionante è richiesto obbligatoriamente per lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa e per l’iscrizione nel relativo Registro.
In considerazione di ciò, ha sottolineato l’Ivass, la norma si applica «soltanto ai collaboratori iscritti nella sezione E del Rui, che operino in veste di imprenditori individuali o collettivi».
Resta ferma la possibilità per l’istituto di vigilanza di «procedere alla notifica dell’atto di contestazione via Pec in tutti i casi in cui l’indirizzo Pec risulti da registri pubblici ufficiali, indipendentemente dalla circostanza che l’interessato sia iscritto al Registro delle imprese».
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA