I chiarimenti dell’Ivass in merito a un articolo del Regolamento numero 40/2018.
L’obbligo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 67 del Regolamento Ivass 40/2018 può essere assolto dai distributori attraverso la conservazione di questi documenti presso soggetti terzi, al di fuori dei locali dell’agenzia. A chiarire questo passaggio è l’Ivass, nell’ambito di una Faq pubblicata sul proprio sito istituzionale.
L’istituto di vigilanza ha precisato che le procedure di archiviazione e conservazione devono soddisfare i requisiti riportati nell’articolo 67, al comma 5, del Regolamento Ivass n. 40/2018, relativo all’ordinata tenuta e gestione della documentazione. E questo anche al fine di consentire la piena accessibilità e la pronta disponibilità della documentazione in caso di richiesta dell’Ivass.
Circa la scelta di questa modalità di conservazione non è prevista dalla normativa l’invio di apposita comunicazione all’Ivass. (fs)
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