In questa intervista, il presidente del Sindacato nazionale agenti spiega i motivi per i quali ha bocciato l’intesa sottoscritta con il Leone dai tre gruppi agenti Gaag, Gaat e Unat. Ma un accordo dati deve essere sottoposto al Sindacato per la sua approvazione, alla stessa stregua di un accordo integrativo? Ecco come ha risposto…

Ci risiamo. Ancora un accordo sottoscritto da un gruppo agenti (in questo caso da più gruppi agenti) con la propria mandante che ha fatto arrabbiare il Sindacato nazionale agenti. Non è il primo. Non sarà l’ultimo. In questi giorni non si è parlato d’altro che dell’accordo dati siglato da Gaag, Gaat e Unat. Segue quelli firmati da Anagina e dal Gruppo agenti Generali Italia. Quello che non piace allo Sna, fra le altre cose, è il principio che queste intese si basano sulla contitolarità dei dati. Per saperne di più, Tuttointermediari.it ha intervistato Claudio Demozzi, presidente dello Sna. Ecco come ha risposto.
Domanda. Lo Sna si è dichiarato contrario all’accordo firmato in questi giorni da tre gruppi agenti di Generali Italia. Perché? Quali criticità, in sintesi, ha riscontrato?
Risposta. La commissione Mandati e Accordi del sindacato, capitanata da Betty Ferraro, avvalendosi tra l’altro anche della collaborazione di alcuni esperti della materia, ha riscontrato una serie di gravi criticità nell’accordo-dati di Generali Italia e ha prontamente informato i tre gruppi agenti di tale situazione, inviando loro un dettagliato resoconto con le indicazioni del caso. È piuttosto difficile riassumere il tutto in poche righe, per cui tralascerei gli aspetti più propriamente tecnici e giuridici, per centrare l’attenzione su quelli politico sindacali. L’accordo ci è stato trasmesso con soli due giorni lavorativi di tempo per analizzarlo, valutarlo e per esprimere l’eventuale approvazione. Già questo la dice lunga sullo spirito con il quale ci è stato trasmesso. Ciò nonostante, siamo riusciti a compiere una approfondita valutazione e, come detto, abbiamo prontamente dato lo stop alla sottoscrizione dell’accordo, che appare pregiudizievole per gli agenti e in grado di compromettere gli interessi della categoria, impegnata come noto al tavolo Ania per il rinnovo dell’Ana 2003, tavolo al quale, come sanno bene tutti i presidenti di Gaa, è stato posto anche il tema della proprietà dei dati dei clienti e del loro trattamento.
Domanda. Perché lo Sna boccia la formula della contitolarità dei dati?
R. Semplicemente perché la contitolarità del trattamento, che è descritta nel Gdpr all’articolo 26, significa per legge che due o più titolari stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. I contitolari del trattamento devono redigere un accordo interno (cd. accordo di contitolarità) prevedendo le rispettive responsabilità riguardo alla privacy compliance di ciascun contitolare durante il trattamento (in contitolarità), con particolare riferimento all’esercizio dei diritti dell’interessato, agli obblighi di rendere l’informativa ex articoli 13 e 14 Gdpr e ai ruoli e rapporti dei contitolari con gli interessati, cioè i clienti. Non siamo contrari alla contitolarità di per sé stessa, ma visto che l’agente è titolare autonomo per la situazione di fatto nella quale si trova, non si comprende perché dovrebbe limitare questa sua autonomia sottoscrivendo accordi di contitolarità nei quali quasi sempre le capacità di trattamento dell’agente vengono limitate, sacrificate sull’altare delle buone relazioni industriali, in cambio di nulla. Inoltre, se si firma un accordo nel quale ci sono reciproche limitazioni all’uso dei dati sotto il profilo privacy e si sancisce, si riconosce, si concede la proprietà industriale dei dati dei clienti alla compagnia, nella sostanza si affidano i dati alla mandante, espropriando le agenzie, gli agenti, di una ricchezza riconosciuta loro di fatto e in molti casi dalla legge. Tra l’altro, se manca la condivisione della finalità e dei mezzi essenziali per il trattamento dei dati, non vi è contitolarità, neppure quando è scritta in un accordo, ma vi saranno, se del caso, rapporti tra autonomi titolari o tra titolare e responsabile, non essendo sufficiente per qualificarsi come finalità del trattamento e dunque per configurare contitolarità la mera esistenza di un beneficio economico o commerciale comune tra le parti. Questo è chiarito ai punti 60 e 66 delle linee guida. Esistono una miriade di questioni che si aprono in presenza di accordi come questo e quasi sempre, purtroppo, alla luce dei fatti, gli agenti ne escono soccombenti. Allora perché precipitarsi a sottoscrivere accordi i cui esiti, sappiamo, sono troppo spesso dannosi per noi agenti?
D. Quale è, sempre per il sindacato, la formula più consona a tutela degli agenti?
R. Abbiamo esposto la nostra linea e le nostre linee guida ai presidenti di Gaa più volte, anche con un corso di formazione/informazione a cura di un legale tra i massimi esperti della materia. Oggi nessun presidente di gruppo può dire che lo Sna è latitante su questo fronte, che non sono chiare le nostre indicazioni. Però, si sa, nessuno è più sordo di chi non vuol sentire… Gli agenti sono titolari autonomi del trattamento dei dati dei loro clienti, salvo in rarissime eccezioni. Possono essere altresì proprietari della propria banca dati e dunque dei dati dei propri clienti. Solo alcuni di questi dati vengono poi condivisi con la mandante per l’emissione delle polizze. È di questi soli dati che si può ipotizzare di stilare un accordo, secondo le linee guida del sindacato, per non limitare i diritti riconosciti per legge agli agenti.
D. Proviamo a sgombrare il campo dai dubbi. L’articolo 16 dello statuto dello Sna impone a ogni gruppo agenti la comunicazione all’esecutivo nazionale per la verifica e la ratifica di ogni proposta di accordo integrativo prima della sua approvazione. Vale anche per altri tipi di accordi? Dati, sinistri e via dicendo?
R. Secondo lo statuto Sna, i gruppi agenti devono comunicare all’esecutivo nazionale per la verifica e ratifica ogni proposta di accordo integrativo prima della sua approvazione, e trasmettere successivamente il testo dell’accordo approvato. Il nostro statuto prevede anche che il riconoscimento del gruppo aziendale agenti venga revocato al venir meno di una delle tre condizioni necessarie per il riconoscimento e comunque in tutti i casi in cui il Gaa compia atti in grave contrasto con le delibere e/o direttive del sindacato. L’accordo-dati, lo dice il nome, è un accordo integrativo a pieno titolo. Del resto gli stessi Gaa quando hanno trasmesso l’accordo-dati Generali al sindacato per la valutazione, hanno scritto che si trattava di una bozza di accordo. Che qualcuno giochi sugli equivoci, sulla terminologia, per giustificare lo scivolone politico sindacale che ha compiuto lascia davvero amareggiati e soprattutto mette in risalto come per qualcuno sia facile criticare gli altri e fare il barricadiero a parole, mentre sia più difficile mantenere le posizioni sul campo e difenderle concretamente.
Fabio Sgroi
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