Si va dalla mancata rimessa di somme riscosse a titolo di premi alla falsificazione di documentazione contrattuale. E non solo…
Da quanto si evince dalla relazione sull’attività svolta dall’Ivass nel 2013, non è cambiato molto, in termini di tipologie di violazioni sanzionate, rispetto agli anni precedenti. I casi di radiazione, che hanno rappresentato oltre il 30% dei provvedimenti adottati (sostanzialmente in linea con l’incidenza rilevata nel 2012), riguardano in prevalenza, come in passato: la mancata rimessa alle imprese o agli intermediari di somme riscosse a titolo di premi; la violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale derivante dalla mancata costituzione o da una non corretta gestione del conto corrente separato; la falsificazione di documentazione contrattuale; la contraffazione della firma dei contraenti; la comunicazione ai contraenti di circostanze non rispondenti al vero, ovvero il rilascio di false attestazioni in sede di offerta contrattuale.
In 13 casi, la radiazione, riferendosi a fatti compiuti nell’esercizio dell’attività in forma societaria, ha comportato anche la cancellazione della società di intermediazione, essendo stati riscontrati i presupposti normativi di particolare gravità o sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare previsti per l’adozione di questa misura. I casi di censura hanno riguardato principalmente la violazione delle regole di trasparenza, diligenza, correttezza e professionalità nei confronti degli assicurati; l’accettazione di contante in violazione della normativa sui mezzi di pagamento ammissibili; la violazione delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti offerti e informativa precontrattuale.
In alcuni casi, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 secondo cui si può disporre una sanzione immediatamente inferiore a quella “edittale” e in linea con l’orientamento consolidato assunto dal collegio di garanzia, è stata irrogata la sanzione della censura nei casi di mancata rimessa di premi in ragione dell’esiguità dell’importo e della immediata restituzione degli ammanchi dopo la loro rilevazione nonché, nei casi di violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale, nell’ipotesi di mancato versamento nel conto separato di somme di modeste entità.
Infine, sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di intermediari non più iscritti al Rui al momento della segnalazione dell’illecito all’Ivass (perché cancellati su richiesta o in seguito all’adozione di precedenti provvedimenti di radiazione) per irregolarità commesse in costanza di iscrizione nel Rui.
Fabio Sgroi
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