domenica 19 Ottobre 2025

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PREVENTIVATORE IVASS: I DUBBI DELLO SNA SULLE PROCEDURE ATTUATIVE

In una lettera inviata all’Ivass e al Mise, il presidente Demozzi ha evidenziato alcune criticità. Ecco quali.  

Una lettera all’indirizzo di Ivass e Ministero dello Sviluppo Economico con la quale si evidenziano una serie di criticità in merito alle procedure attuative dell’articolo 132 bis, comma 3, del Codice delle assicurazioni, tiguardanti il Preventivatore Ivass. L’iniziativa è del Sindacato nazionale agenti e la missiva è firmata dal presidente Claudio Demozzi.

Lo scorso 13 gennaio, l’Ivass ha illustrato sinteticamente le principali caratteristiche del Regolamento attuativo dell’articolo 132/bis del D.lgs. 209/2005, che intende emanare nelle prossime settimane, con riferimento alle nuove procedure attuative relative, appunto, al preventivatore.

«La norma dell’articolo 132 bis mira ad istituire un ulteriore livello di tutela a favore dei consumatori nel ramo della Rc auto», scrive Demozzi, «imponendo agli intermediari assicurativi di “informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

Demozzi sottolinea come si tratti di una disposizione che trae origine dall’articolo 22 del D.L. 18/10/2012, «cioè da una norma risalente a quasi dieci anni fa, epoca in cui ai consumatori non era possibile accedere ad efficaci sistemi di preventivazione disponibili sul sito internet di ogni singola impresa assicurativa, come invece accade oggi per specifica disposizione normativa.  Da questo punto di vista, il precetto appare superato dai tempi e svuotato di contenuto alla luce dello sviluppo tecnologico e normativo intervenuti in questi ultimi dieci anni».

La formulazione del testo dell’articolo 132/bis, inoltre, «determina alcune rilevanti criticità, che approfonditamente valutate, conducono a ritenere che la norma, nel suo complesso, non si riveli adeguata al perseguimento delle finalità in precedenza indicate e rischi anzi di costituire un ulteriore elemento di confusione per il consumatore, oltre che un ennesimo aggravio alle attività degli intermediari assicurativi». Clicca QUI per leggere la lettera dello Sna.

Fabio Sgroi

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