domenica 28 Settembre 2025

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DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’IVASS

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’authority. In tutto i punti sono nove.  

L’Ivass ha pubblicato, nei giorni scorsi, sul proprio sito istituzionale, ulteriori chiarimenti applicativi riguardanti la disciplina sulla distribuzione assicurativa.

L’istituto di vigilanza ha ritenuto opportuno varare questa iniziativa a seguito del ciclo di incontri che si è tenuto, nel periodo luglio 2021 – novembre 2021, tra la stessa authority e il mercato assicurativo in generale (imprese assicurative, principali associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi, l’associazione dei consumatori Altroconsumo). Tutto ciò, ha spiegato l’Ivass, «nelle more di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa (e in particolare del Regolamento Ivass n. 40/2018)».

I chiarimenti riguardano, in particolare: l’attività di intermediazione svolta parzialmente con mezzi di comunicazione a distanza e obbligo di registrare le conversazioni telefoniche; durata del periodo di conservazione delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche nei casi in cui il contratto non sia concluso; politiche e procedure interne adottate dalle imprese per garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta per il tramite di reti distributive; redazione della relazione sul controllo della distribuzione; documentazione precontrattuale; interruzione, da parte dell’impresa, del rapporto con l’intermediario nei casi di “maggiore gravità”; distribuzione, da parte degli intermediari, di prodotti commercializzati da imprese con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in Italia; comunicazione all’impresa del mercato di riferimento effettivo e negativo effettivo per ogni prodotto distribuito; comunicazione all’Ivass inerente le partecipazioni e gli stretti legami. Per leggere i chiarimenti dell’Ivass clicca QUI.

Fabio Sgroi

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