mercoledì 29 Ottobre 2025

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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE INGANNEVOLI E AGGRESSIVE: ANTITRUST MULTA DUE SOCIETA’ DEL GRUPPO FACILE.IT

Si tratta di Facile.it Mediazione Creditizia spa e Facile.it Broker di Assicurazioni spa. La sanzione complessiva è pari a 7 milioni di euro.

 

L’Antitrust ha concluso il procedimento istruttorio su due pratiche commerciali scorrette in materia di comparazioni e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo, realizzate attraverso il sito Facile.it.

L’authority (clicca QUI per leggere il testo del provvedimento) ha irrogato sanzioni per 1.050.000 euro a Facile.it Mediazione Creditizia spa e per 5.950.000 euro a Facile.it Broker di Assicurazioni spa.

Secondo quanto si legge in una nota diramata dall’Antitrust, la prima pratica, «di natura ingannevole», in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, è relativa al fatto che «non veniva chiarito che i risultati della comparazione dei prestiti sono provvisori, in quanto è demandata ai singoli istituti finanziatori ogni valutazione sul merito creditizio del singolo utente, con possibile peggioramento delle condizioni economiche proposte in fase di preventivo». Per l’Antitrust si tratta di un’informazione «fondamentale che attiene alle effettive condizioni contrattuali, in grado quindi di incidere sulla scelta del consumatore. Con riferimento alle polizze RC Auto, invece, non si evidenziava in modo adeguato che Prima Assicurazioni S.p.A. è una società di intermediazione, e non una compagnia assicurativa, e che essa offre polizze con risarcimento in forma indiretta».

La seconda pratica, di natura «aggressiva», in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, consiste «nell’aver proposto al consumatore in modo insistente, tramite l’utilizzo di pop up automatici, una polizza assicurativa abbinata ai prestiti personali anche a soggetti che in un primo momento avevano manifestato la volontà di non stipulare la polizza stessa. Inoltre, sia per i prestiti sia per le polizze Rc auto, viene effettuata una vera e propria attività di sollecitazione contattando telefonicamente anche coloro che non avevano espressamente chiesto di essere richiamati, limitandosi a salvare il preventivo». Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è una condotta «idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore, in quanto la sollecitazione non richiesta rispetto a un preventivo salvato, per il quale l’interesse potrebbe essere venuto meno con il tempo, costituisce una forma di pressione indebita, in grado di condizionarne le scelte».

Fabio Sgroi

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