Fra questi c’è la responsabilità dell’intermediario in relazione ai dati raccolti dal cliente e alla trasmissione degli stessi alla compagnia. Ma anche…
Quali sono le conseguenze dell’introduzione della Product oversight and governance (una delle novità introdotte della direttiva europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi) sull’attività e sulle responsabilità degli intermediari professionali? È uno dei temi affrontati dal Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa) nel corso dell’attività del 2020. E i punti principali individuati dal centro studi sono quattro, secondo quanto si legge nel report 2020 presentato qualche settimana fa.
Il primo aspetto è la responsabilità dell’intermediario in merito alla qualità dei prodotti venduti. L’intermediario, fa notare il Cesia, ha il compito di comprendere le esigenze del cliente e dunque, in presenza di un prodotto che non le soddisfa appieno, difficilmente gli è consentito, almeno nel caso dei rami danni, di apportare delle deroghe che aggraverebbero il rischio. Nei casi estremi, l’intermediario si deve astenere dal vendere il prodotto. Nel caso poi di chiara insoddisfazione espressa dal cliente, gli intermediari hanno evidenziato quanto sia difficile interloquire con le compagnie.
Altro aspetto da considerare è la responsabilità dell’intermediario in relazione ai flussi informativi verso la compagnia. Nel differenziare la responsabilità di prodotto e quella di condotta c’è chi sostiene che la prima sia in capo al produttore e la seconda sia in capo al distributore. Per il Cesia, però, questa lettura della norma appare semplicistica. Infatti, nel caso in cui il cliente dovesse contestare in giudizio l’adeguatezza del prodotto (per esempio per la mancanza di una garanzia essenziale) la compagnia potrebbe eccepire di non aver ricevuto dal distributore adeguata informazione per poter valutare questa circostanza ed evocare, almeno, una sua corresponsabilità.
I flussi informativi tra intermediari e compagnie e le informazioni trasmesse, quindi, se lasciate alla libera iniziativa potrebbero non essere considerati sufficienti dalla compagnia. Per evitare eventuali conflitti, ha evidenziato il Cesia, spetta all’intermediario e alle sue rappresentanze formalizzare i contenuti e le procedure di trasmissione delle informazioni alle compagnie da parte dei distributori.
Capitolo responsabilità dell’intermediario in relazione ai dati raccolti dal cliente e alla trasmissione degli stessi alla compagnia. Si tratta, ha spiegato il Cesia, di una conseguenza del regolamento sulla privacy. È compito dell’intermediario, al momento della raccolta delle informazioni, trasmettere alla compagnia quelle pertinenti per la conclusione e la gestione del contratto. A volte, tuttavia, le compagnie richiedono una raccolta di informazioni più ampia del necessario, magari con finalità diverse, quali per esempio il controllo su possibili frodi. Si tratta di finalità che, secondo il Gdpr, devono essere esplicitamente dichiarate al cliente. Una soluzione spesso applicata è quella di raccogliere una doppia privacy, per l’intermediario e per la compagnia, quest’ultima su modulo da essa predisposto. In questo caso, sarà la compagnia a dover dichiarare eventuali ulteriori finalità di utilizzo dei dati.
Il quarto punto su cui il Cesia si è soffermato sono le difficoltà specifiche nell’applicazione della normativa per i broker. La normativa parla genericamente di distributori, ma non tiene conto di alcune specificità dei broker. Per questa categoria di intermediari può, per esempio, essere più difficile ottenere l’attenzione della compagnia in caso di manifestata insoddisfazione del cliente. Per i flussi informativi, visto che i broker gestiscono numerosi rapporti con le compagnie e che ciascun flusso è diverso, si genera complessità. (fs)
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