Dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione presentata dal Sindacato nazionale agenti. Ecco le motivazioni del Tribunale amministrativo regionale.
«Abbiamo perso la prima battaglia, ma la guerra non è affatto terminata. Non ci arrendiamo, non intendiamo essere posti fuorilegge da un impianto normativo per molti versi incomprensibile, inapplicato ed inapplicabile». È questo il commento di Claudio Demozzi, presidente del Sindacato nazionale agenti, dopo il no del Tar del Lazio alla richiesta dello stesso Sna di sospensiva immediata di alcune norme del Provvedimento Ivass 97/2020.
Tutto è rinviato, dunque, all’udienza prevista il prossimo 8 giugno quando il Tar entrerà nel merito dei provvedimenti impugnati dal sindacato di via Lanzone.
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sospensiva pronunciata dal Tar nella giornata di ieri, la cui notizia è stata pubblicata ieri stesso, in serata, da Tuttointermediari.it, ha catalizzato le discussioni fra gli intermediari sui social. I commenti? Contrastanti. C’è chi non aveva dubbi e si aspettava il respingimento dell’istanza presentata da Sna; c’è chi era fiducioso di poter ottenere almeno una sospensione e oggi è più che mai arrabbiato; c’è chi, comunque, si rimbocca le maniche e va avanti e chi spera nell’8 giugno.
L’ordinanza di ieri, con cui il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare proposta dallo Sna lo scorso 7 aprile, è stata emessa, fra l’altro, «vista l’ordinanza cautelare n. 769/2021 con cui la Sezione, pronunciandosi sull’istanza di sospensione presentata dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, ha disposto la fissazione dell’udienza dell’8 giugno 2021 per la discussione nel merito; vista la nuova istanza di sospensione cautelare presentata da parte ricorrente il 7 aprile 2021; rilevato che la stessa deve essere qualificata come proposta ai sensi dell’art. 58 cpa, atteso che è comunque rivolta alla sospensione del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo; Considerato che la detta disposizione consente alle parti di chiedere la revoca o la modifica dell’ordinanza cautelare nel caso in cui si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, oltre che nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile; ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza in esame, atteso che a mezzo della stessa non sono stati prospettati nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati ai fini dell’adozione dell’ordinanza cautelare, per essere stata invece rappresentato quale fatto posto a base della domanda, il mancato accoglimento da parte di Ivass di una richiesta di rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni gravate che tuttavia in nulla innova lo stato di fatto e di diritto valutati al momento dell’adozione della prima ordinanza cautelare; ritenuto pertanto che l’istanza di riesame sia inammissibile».
Fabio Sgroi
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