martedì 09 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

“PROGETTO 51” DI ALLIANZ. FUMAGALLI: «VA CONTRO I PRINCIPI SANCITI DALL’UNIONE EUROPEA, I REGOLAMENTI IVASS E IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI»

L’ex direttore, e ora consulente, del Sindacato nazionale agenti: «Il divieto imposto dalle norme europee dovrebbero portare tutti, o quasi tutti, a valutare con diffidenza questo progetto che sta portando avanti Allianz nei confronti delle agenzie professionali».

 

Domenico Fumagalli

«Le norme che regolano la tutela del cliente e la concorrenza del mercato vietano, di fatto, l’origine di questi “strani” esperimenti e non c’è possibilità, oggi, di combinare questo tipo di relazione se non andando contro tutto, contro i principi sanciti dall’Unione Europea, contro i regolamenti Ivass e contro al Codice delle Assicurazioni». È la conclusione a cui è arrivato Domenico Fumagalli, ex direttore del Sindacato nazionale agente e oggi consulente dello stesso, in merito al tanto discusso Progetto 51, l’iniziativa con cui Allianz intende avviare una nuova modalità di rapporto fra compagnia e agenzia. Una vera e propria rivoluzione, perché Progetto 51 si basa sul fatto che la compagnia investa nel capitale delle agenzie acquisendo il 51% e assumendo il ruolo di investitore finanziario, lasciando agli agenti il ruolo di managing partner.

Fumagalli ha espresso la sua opinione nel corso di un evento on line organizzato qualche settimana fa dallo Sna. Non è stato semplice, però, per uno come lui che mastica da anni assicurazioni (dal punto di vista normativo), giungere a questa conclusione: «L’iniziativa di Allianz ci ha portato a fare una ricerca nuova su questo campo, in assenza di precedenti. Siamo andati, quindi, ad analizzare le normative principali, cioè la Direttiva Europea 2016/97, il Codice delle Assicurazioni (articolo 68), la modifica sia della Direttiva, sia del Codice con il decreto legislativo n. 187/2020 e infine tutti e tre i Regolamenti Ivass più importanti, il 40/2018, il 45/2020 e il Provvedimento 97/2020».

UNIONE EUROPEA – L’Unione Europea sta portando avanti una vera e propria battaglia a difesa del consumatore. E qui Fumagalli ha richiamato il concetto della trasparenza degli operatori nei confronti dei clienti. «C’è una regola fondamentale contenuta nel considerando 39 della Direttiva, per esempio, che fa riferimento al fatto che in “molti intermediari e compagnie che esercitano simultaneamente la possibilità di operare assieme vi possono essere dei conflitti di interesse”. L’Ue, dunque, ha sentito la necessità di evidenziare questo tema delicato del conflitto di interesse, quando due soggetti apparentemente complementari, ma in concomitanza di unione di interessi o di altre questioni, possono andare contro gli interessi della clientela».

L’Unione Europea, ha fatto notare il consulente dello Sna, evidenzia un rischio di conflitto ancora prima di procedere all’eventuale stipula del contratto assicurativo. Per Fumagalli il monito dell’Ue è chiaro: «La relazione tra compagnia e agente, proprio nella fase privatistica di questo tipo di rapporto, può far nascere delle responsabilità civili privatistiche a carico della società ed è per questa ragione che il considerando 40 della stessa direttiva sottolinea che prima della vendita, cioè nella fase precontrattuale, i clienti devono avere informazioni chiare sulle persone che vendono i prodotti assicurativi».

Insomma, in primo piano c’è sempre la tutela dei clienti. L’Unione Europea indica la strada da seguire e cioè che gli agenti devono «agire in maniera onesta e imparziale» e l’incasso dei premi «deve essere al di fuori di ogni interesse». L’apertura dell’Unione Europea, ha affermato Fumagalli, è evidente, e induce a pensare che «i clienti non siano sempre delle compagnie, ma siano anche e soprattutto degli agenti». Il consulente Sna ha richiamato inoltre l’attenzione a non violare il principio di imparzialità e di professionalità che l’Unione Europea porta avanti. Poi ha fatto riferimento al Regolamento 45/2020 che «invita gli agenti a fare attenzione a valutare le esigenze dei clienti: l’intermediario non può vendere un prodotto a seguito di pressioni commerciali o da altri interessi».

IVASS – C’è anche l’Ivass, che è attenta al tema del “legame durevole”, ha fatto presente Fumagalli. «C’è un’area di vigilanza supplementare prevista dall’istituto di vigilanza nel Codice delle Assicurazioni che ricorda: quando c’è l’impresa controllante o partecipante o partecipata e quindi vengono in testa tutte le soluzioni dirette, indirette, trasformate, controllate di queste società miste, finanziarie o dirette da parte della compagnia all’interno di una società agenziale viene segnalato che possono nascere dei vincoli contrattuali che si riflettono poi probabilmente nello statuto e nei patti parasociali segreti. E qui l’Ivass vuole vederci chiaro, perché quando si muove all’interno di un sistema di vigilanza del mercato assicurativo pone in primo piano la tutela e la difesa dei consumatori e dei clienti». Tra l’altro, ha ricordato ancora il consulente Sna, lo stesso istituto di vigilanza aveva già in passato fatto riferimento agli stretti legami, cioè ai rapporti di controllo o di partecipazione. E in quella occasione aveva sottolineato come questi non possano essere di ostacolo alle operazioni di vigilanza che spettano allo stesso Ivass.

CHI E’ L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO – Fumagalli si è soffermato anche sulle caratteristiche dell’intermediario assicurativo e sulle norme che regolano questa figura. «Secondo la normativa europea  e nazionale è un soggetto fisico o giuridico, diverso da una compagnia di assicurazione o da un suo dipendente. Lo precisa l’articolo 2 della Direttiva Europea e lo spiega il Codice delle Assicurazioni: l’intermediario, fisico o giuridico, è una persona etimologicamente diversa dalla compagnia o da un dipendente». Per il consulente dello Sna è una definizione «quasi ferrea» e questo, ha sottolineato, deve sicuramente far riflettere chi eventualmente sposerà il progetto di Allianz.

C’è poi un altro richiamo e cioè l’articolo 107 bis, comma 1, lettera A del Codice delle Assicurazioni: «In questo caso», ha fatto presente Fumagalli, «il codice, che è la legislazione italiana di primo livello, precisa che la compagnia può esercitare l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa solo attraverso dipendenti. Mi chiedo come possa esserci una soluzione alternativa a questa regola che ritengo importante soprattutto per capire le differenze dei ruoli di distributore, di intermediario professionale e delle società. Pertanto mi sembra opportuno che si chiarisca se la compagnia può distribuire solo attraverso dipendenti o altri tipi di formule perché il Progetto 51 di Allianz indubbiamente impatta direttamente su questa regola. Del resto, c’è anche l’articolo 10 del Regolamento Ivass 40/2018 che precisa che l’impresa può avvalersi, per l’esercizio della sua attività, esclusivamente di dipendenti».  

E sempre sul tema della concorrenza, ha ricordato ancora Fumagalli, si segnala l’articolo 120 del Codice delle assicurazioni (informativa precontrattuale): «Prima della conclusione del contratto», ha fatto notare il consulente Sna, «il cliente deve sapere se la compagnia detiene oltre il 10% del capitale sociale dell’intermediario». Insomma in primo piano c’è sempre la tutela del cliente. «Temi come per esempio l’adeguatezza e l’appropriatezza sembrano contrastare all’origine la scelta commerciale di cui stiamo parlando e anche il Regolamento Ivass 45/2020 sembra scritto per rafforzare la tutela dei clienti in ambito intreccio azionario», ha affermato Fumagalli.

CONCLUSIONI –  Per il consulente dello Sna non vi è dubbio che «la tutela del cliente e la concorrenza del mercato vietino l’origine di questi esperimenti strani (Progetto 51 di Allianz, ndr); insomma non c’è possibilità, oggi, di combinare questo tipo di relazione se non andando contro tutti, contro i principi dell’Unione Europea, contro i Regolamenti Ivass e contro il Codice delle Assicurazioni». Fumagalli ha posto anche degli interrogativi: «Se combino una società di questo tipo (alludendo al progetto di Allianz, ndr), una soluzione di governance stranissima, indefinita, dove non so se farò gli interessi del cliente e forse anche i miei, sarò mai libero da pressioni commerciali? E come intermediario professionale: dopo l’esperienza della Bersani bis del 2007 con la legge 40, dopo l’esperienza sulla legge delle collaborazioni 221/2012, dopo aver combattuto per la libertà professionale, quale è la logica che oggi mi porta a sposare questo tipo di soluzione?». Poi ha concluso: «Credo che si debba fare attenzione a questo tipo di rapporti che portano poi a soluzioni che definirei difficili anche da digerire. Il divieto imposto dalle norme europee dovrebbero portare tutti, o quasi tutti, a valutare con diffidenza questo progetto che sta portando avanti Allianz nei confronti delle agenzie professionali».

Fabio Sgroi

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