L’ha presentata la settimana scorsa Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, che ha puntato l’indice sulle nuove norme che disciplinano le collaborazioni tra intermediari e che danneggerebbero gli stessi agenti e broker e i clienti.
«L’eventualità che le imprese mandanti possano interferire o comunque esercitare in qualche modo un condizionamento sulle collaborazioni tra intermediari ricadrebbe altresì sull’utenza che vedrebbe ridotta la possibilità di scelta fra un numero maggiore di prodotti offerti dal proprio professionista di fiducia che proprio il decreto-legge n. 179 del 2012 con l’articolo 22 comma 10 mirava a consentire». Per questa ragione si chiede «se non intenda adottare ulteriori iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, al fine di assicurare la massima possibilità di scelta in relazione all’offerta dei prodotti in questione, a tutela degli utenti». Si chiude così l’interrogazione parlamentare a risposta scritta (4/08963) presentata da Galeazzo Bignami, parlamentare di Fratelli d’Italia, lo scorso 16 aprile alla Camera e indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Bignami, riferendosi al provvedimento Ivass 97/2020, in vigore dal 31 marzo scorso, che ha apportato modifiche e integrazioni a alcuni regolamenti in materia di collaborazioni orizzontali tra distributori assicurativi, ha voluto segnalare, in particolare, «la modifica, attraverso l’articolo 4, numero 12, lettera b), del provvedimento di cui sopra all’articolo 42 del regolamento Ivass n. 40/2018 con la quale viene imposto agli agenti assicurativi di informare le imprese preponenti di tutte le collaborazioni orizzontali intraprese con altri colleghi o broker assicurativi, nonché l’abrogazione e la sostituzione dell’articolo 56 articolo – articolo 4 sub 18 lettera a) – con l’introduzione dell’onere a carico degli agenti di darne pubblicità attraverso l’affissione o la pubblicazione su sito Internet dell’elenco di tutte le imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari».
Bignami ha poi aggiunto che «sempre attraverso l’articolo 4, comma 20, con modifica all’articolo 58 del predetto regolamento, viene inserito un ulteriore aggravio burocratico a carico degli agenti assicurativi ai quali si impone il rilascio di una dichiarazione asserente la coerenza del prodotto assicurativo proposto rispetto alle esigenze del cliente; le nuove disposizioni risulterebbero in contrasto con la normativa primaria di cui al decreto-legge n. 179 del 2012 convertito dalla legge n. 221 del 2012 che, per quanto attiene alle “collaborazioni tra intermediari”, non prevede alcun obbligo di comunicazione alle imprese preponenti, sia in forma diretta che indiretta tramite affissione o pubblicazione su sito internet».
Per il parlamentare di Fratelli d’Italia queste prescrizioni «rischiano di minare la libertà professionale e concorrenziale degli agenti, favorendo di fatto l’intromissione e il potenziale condizionamento delle imprese assicuratrici sulle loro scelte di collaborazione con altri intermediari».
Bignami ha infine ricordato che «nella memoria difensiva presentata al Tar del Lazio in seguito al ricorso proposto dal sindacato nazionale agenti di assicurazione Sna (numero di registro generale 8639 del 2020) per l’annullamento delle norme del provvedimento Ivass n. 97 del 4 agosto 2020 sopra richiamate, l’Istituto di vigilanza ha esplicitamente dichiarato di aver inserito le norme inerenti l’obbligo di comunicazione alle compagnie mandanti delle collaborazioni in corso tra agenti su espressa richiesta di UnipolSai».
Fabio Sgroi
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