L’avvocato Michele Tavazzi: «Ferma restando la natura contrattuale della responsabilità dell’intermediario, la raccolta documentale che attesta le varie fasi del rapporto potrà essere decisiva in sede di giudizio per superare la contestazione dell’assicurato insoddisfatto sul presunto inadempimento del professionista».

«Per l’intermediario, la raccolta documentale che attesta le fasi del rapporto contrattuale con il cliente ha una importanza dirimente in ordine all’esito dell’eventuale giudizio che si dovesse aprire sulle contestazioni mosse dallo stesso cliente insoddisfatto sul presunto inadempimento del professionista». Michele Tavazzi, avvocato e socio fondatore dello studio legale Tavazzi Law Firm, ha affrontato proprio questo aspetto nel corso dell’ultima presentazione dell’osservatorio europeo intermediari assicurativi a cura di Cgpa Europe, in cui si è focalizzato sulla digital transformation e la relazione con i clienti, e in particolare su come cambia la responsabilità di agenti e broker.
Per Tavazzi non vi è dubbio che la digitalizzazione rappresenti una opportunità per l’intermediario assicurativo, perché gli consente di «alleggerire tutti i processi burocratici e progressivamente di far meno dei supporti analogici», ma anche di «ricavare e rendere sempre disponibili una maggiore quantità di dati che consentiranno di offrire servizi sempre più efficienti e personalizzati».
Tavazzi, poi, si è soffermato sull’importanza della tracciabilità dei colloqui con i clienti da parte dell’intermediario. Ciò «gli consentirà di costruire un corredo probatorio documentale in grado di dimostrare di aver assolto con la diligenza ai propri doveri e alle obbligazioni a cui è tenuto».
In un contesto processuale dove viene evocata la responsabilità dell’intermediario per aver arrecato un danno al cliente, ha spiegato l’avvocato, «possono essere sostanzialmente introdotte due tipologie di prove: orale e documentale. La prova orale, valutata con grande sospetto dai magistrati, incontra dei grossissimi limiti: la testimonianza intanto deve essere ammessa dal magistrato, che valuta se la circostanza dedotta è effettivamente suscettibile di una testimonianza. In secondo luogo il contenuto stesso di ciò che viene riferito viene valutato con sospetto perché c’è sempre il retro pensiero che in qualche modo le domande e le risposte possano in qualche modo avere incontrato dei suggerimenti».
La prova documentale, quella che Tavazzi definisce la prova «regina» mette l’interlocutore «in condizione di fornire la prova di avere fatto una certa attività. Quindi se l’intermediario viene chiamato per spiegare le caratteristiche di un prodotto assicurativo e risponde per iscritto, riceve un riscontro dal cliente con la specifica delle proprie esigenze, e sulla base di questo colloquio verbale che risulta dallo scambio delle comunicazioni va a proporre un prodotto ritenuto dall’intermediario adeguato, a quel punto l’intermediario avrà un supporto probatorio fondamentale per poter affermare che ha correttamente adempiuto alla prestazione che gli è stata demandata».
In altre parole, per Tavazzi il documento rappresenta «la prova per eccellenza, stante l’oggettività del contenuto riportato e/o rappresentato e consente di tracciare e provare l’attività posta in essere dall’intermediario». Dunque è fondamentale prestare attenzione su questo aspetto.
Fabio Sgroi
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