Il membro del comitato scientifico del Cesia: «L’intermediario dovrà conoscere l’impatto del rischio pandemia sul prodotto che intermedia ed evitare di distribuire un prodotto che ne escluda la copertura senza palesarlo al cliente con possibili ricadute in termini di responsabilità».

Quali sono le regole, distinguendo le esclusioni legali da quelle convenzionali, che assistono la copertura del rischio pandemia in Italia? Il tema è stato affrontato nell’ultimo report del Cesia, il Centro studi intermediazione assicurativa (l’istituzione creata da Cgpa Europe per promuovere la prevenzione dei rischi di responsabilità civile professionale), da Sara Landini, professore associato di diritto privato presso l’Università degli Studi di Firenze e membro del comitato scientifico dello stesso Cesia.
Innanzitutto è stato evidenziato come il rischio pandemia riguardi una serie di prodotti del ramo danni e in particolare: polizze Rc professionale del personale sanitario, polizze Rc danno erariale per i dirigenti pubblici che abbiano dovuto prendere decisioni nella gestione della pandemia, polizze Rco per responsabilità datoriale nella adozione di misure di sicurezza adeguate negli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio di contagio, polizze sanitarie, polizze spese mediche, polizze perdite pecuniarie per business interruption e polizze aziendali all risks.
«Il rischio pandemia», ha osservato Landini, «può essere considerato un rischio catastrofale in quanto rischio sistemico». L’articolo 1912 del codice civile prevede che “Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari”. «Si ritiene, ma si tratta di una delle chiavi interpretative della norma, che l’elenco di eventi catastrofali sia puramente esemplificativo e che la norma si estenda a tutti i catastrofali incluso il rischio pandemia», ha affermato Landini. «Per quanto l’assicurabilità in senso giuridico e quella in senso tecnico attuariale operino su piani distinti, l’una su quello delle regole del diritto e l’altra su quello delle leggi matematiche, ai fini della corretta gestione dei contratti di assicurazione risulta essenziale per l’impresa che gli eventi, verificabili, futuri e incerti oggetto della copertura, abbiano una certa regolarità sia sotto il profilo della periodicità del loro venire in essere sia sotto il profilo della determinazione del dovuto. Risultano pertanto problematici, con riguardo alla loro assicurabilità tecnica, i rischi cosiddetti catastrofali ovvero quei rischi che, per la loro stessa natura, sono del tutto eccezionali, discontinui e imprevedibili, nonché estremamente gravosi per le loro conseguenze».
La norma in esame quindi, «pur non escludendo in assoluto l’assicurabilità in senso giuridico dei rischi catastrofali, richiede, ai fini della loro copertura la presenza di un patto espresso in tal senso». Occorre considerare anche che i termini indicati nella norma (si fa riferimento ai rischi catastrofali, elencando una serie di tipologie: movimenti tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari) sono di «non facile delimitazione e che non dovrebbero essere colti esclusivamente nel loro significato letterale».
Proprio per questo motivo, ha continuato Landini, «l’incertezza della interpretazione estensiva dell’articolo 1912 non facilita il compito dell’intermediario, che dovrebbe però verificare con l’assicuratore la sussistenza della copertura ed eventualmente, ove richiesta dal cliente, farla inserire ad hoc esplicitamente».
Per evitare problemi, ha fatto presente la professoressa, gli assicuratori «includono nel testo espresse esclusioni degli eventi catastrofali. Qui il problema è l’assenza, in molti casi, di una esclusione espressa del rischio pandemia e la possibilità di ritenere tale rischio escluso solo dalla generica esclusione di eventi catastrofali magari anche con un semplice rinvio al testo dell’articolo 1912 o anche riportandone il testo. Il problema qui è di tipo interpretativo e c’è la concreta possibilità che in sede giudiziale si dia una lettura favorevole all’assicurato della esclusione generale dei rischi catastrofali in applicazione della regola di cui all’articolo 1370 del codice civile in base al quale in caso di contratti predisposti (come il contratto di assicurazione) il testo si interpreta contro il predisponente (in questo caso l’assicuratore). Attraverso una interpretazione a favore dell’aderente alle condizioni di polizza si potrebbe pertanto ritenere incluso il rischio pandemia non espressamente escluso e comprensibile nel termine “eventi catastrofali” solo in base a considerazioni che richiedono competenze attuariali. Va detto che il cliente dovrebbe agire giudizialmente per vedere riconosciuta la copertura e potrebbe agire contemporaneamente contro l’intermediario per non corretta informativa in modo da poter vincere rispetto all’assicuratore con la dichiarazione giudiziale della operatività della copertura o rispetto all’intermediario che ha venduto una copertura inadeguata, ove la copertura non sia ritenuta operativa».
Nel caso in cui sia esclusa la pandemia, ciò deve essere «chiaramente» indicata all’assicurato. Landini ha ricordato che la compilazione del Dip e Dip aggiuntivo «è compito dell’assicuratore, ma ciò non toglie che l’intermediario abbia valutato l’adeguatezza del prodotto in presenza della esclusione di eventi catastrofali tra i quali è ascrivibile la pandemia. Eventuali problemi interpretativi, dovrebbero essere risolti a monte con l’assicuratore».
È possibile che, in buona fede, un intermediario distribuisca prodotti con una copertura dubbia ponendo le premesse di un contenzioso. «La richiesta di un chiarimento scritto alla compagnia sull’estensione della copertura appare, in prospettiva, la soluzione più efficace per affrontare il problema. Il problema normativo si estende anche al contenzioso davanti ai giudici civili. Fin qui gli intermediari hanno avuto a che fare con l’Ivass e quindi con le norme proprie della regolamentazione assicurativa, ma i giudici decidono sulla base, soprattutto, di codice civile e costituzione. Non solo, ma i giudici italiani possono decidere anche su casi simili in modo molto diverso», ha concluso Landini.
Fabio Sgroi
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