L’associazione dei consumatori porta alla luce il caso di una compagnia che aveva detto no alla possibilità di risarcire una famiglia che aveva chiesto l’attivazione della copertura a seguito della morte del capofamiglia intestatario di un contratto di finanziamento (e della relativa polizza vita – infortuni).
Un contratto di finanziamento acceso nel 2006 dal capofamiglia e la contestuale sottoscrizione della correlata polizza assicurativa vita-infortuni. Poi la morte di quest’ultimo e, da una parte, la richiesta della famiglia dell’indennizzo relativo alla copertura e, dall’altra, il rifiuto della compagnia, con la motivazione «che il decesso dell’uomo è avvenuto a causa di una malattia insorta prima della data di stipula del contratto, cosa che rientra fra le esclusioni di polizza».
Il caso, che ha riguardato una famiglia di Campi Bisenzio (Firenze), è stato portato a conoscenza dalla Confconsumatori di Prato.
Al decesso dell’uomo, «la famiglia ha provveduto ad aprire il sinistro richiedendo l’attivazione della relativa copertura assicurativa: ma la compagnia in questione ha negato l’indennizzo adducendo motivazioni generiche, insufficienti e pretestuose ovvero affermando che il decesso dell’uomo fosse avvenuto a causa di una malattia insorta prima della data di stipula del contratto, cosa che “rientra fra le esclusioni di polizza”. Tutto questo nonostante fossero trascorsi 8 anni fra la data di stipula della copertura assicurativa e il decesso e nonostante alcun nesso causale fosse concretamente individuabile dalla documentazione medica prodotta».
Grazie all’intervento del legale della Confconsumatori, Priscilla Martini, la compagnia «ha deciso di riaprire la posizione e di provvedere all’accettazione della domanda di liquidazione del sinistro», (13.000 euro).
L’invito di Confconsumatori è di leggere con attenzione tutte le clausole della polizza assicurativa abbinata a un contratto di finanziamento e invita i cittadini con problematiche di questo tipo a rivolgersi agli sportelli dell’associazione. (fs)
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