Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione fanno una distinzione fra condotta intenzionale e dolosa.
È un cambio di linea che potrebbe generare numerosi contenziosi quello adottato dalla giurisprudenza francese, in tema di condotta dolosa dell’assicurato e la relativa garanzia. Ne è convinta Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi. Il codice francese delle assicurazioni, mettendo al riparo le compagnie dal rischio di risarcimenti originati da condotte dolose dei propri assicurati, stabilisce che «l’assicuratore non risponde delle perdite o dei danni derivanti da condotte volontarie e intenzionali dell’assicurato».
Adesso, però, ha evidenziato Cgpa Europe in una nota, l’orientamento della giurisprudenza ha introdotto una distinzione tra condotta intenzionale e condotta dolosa (quella di un assicurato che, pur non volendo compiere un danno, lo ha comunque reso inevitabile). In alcune recenti sentenze, in particolare negli ultimi 7 anni, la Corte di Cassazione francese ha infatti stabilito che, «per evitare i risarcimenti, devono essere soddisfatte, nello stesso tempo, due condizioni: il comportamento volontario dell’assicurato all’origine del danno e, soprattutto, la prova che l’assicurato avesse piena consapevolezza delle conseguenze del proprio atto».
La difficoltà di provare la consapevolezza dell’assicurato «renderà certamente più complessa la soluzione giudiziaria dei contenziosi e, in ogni caso, è destinata oggettivamente a limitare la possibilità per gli assicuratori di evitare di risarcire i sinistri originati da condotte dolose dell’assicurato».
Entriamo nel dettaglio. Recentemente, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione francese è stata chiamata a decidere se vi fosse stata una condotta dolosa in due casi di suicidio di assicurati che avevano provocato dei danni. Il primo, è quello di un uomo gettatosi sotto un treno dalla banchina di una stazione. La Sncf Mobilité (la società che gestisce il trasporto ferroviario francese) ha chiesto all’assicuratore della vittima di coprire i danni provocati dal gesto, ma la Corte di Cassazione ha escluso l’esistenza di una condotta dolosa.
In un secondo caso, il suicidio era avvenuto in seguito all’incendio di un appartamento provocato dallo scoppio voluto di bombole di gas che aveva causato ingenti danni materiali. La compagnia di assicurazione dell’edificio aveva chiesto all’assicuratore dell’abitazione del defunto di pagare i danni. La Corte di Cassazione, in questo caso, ha riscontrato l’esistenza di una condotta dolosa.
Le due pronunce, espresse per fatti simili, hanno dato all’Alta Corte la possibilità di precisare quando ricorre una condotta intenzionale. Le condizioni sono due: un comportamento dell’assicurato che rende inevitabile il verificarsi del danno; la consapevolezza dell’assicurato delle conseguenze dannose del proprio comportamento.
Fabio Sgroi
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