Il Centro studi intermediazione assicurativa si è concentrato sullo studio e sulla discussione di casi pratici e sulle decisioni adottate dalla giurisprudenza.

Approfondire l’applicazione della normativa, in modo da suggerire best practices che possono essere adottate e da favorire la realizzazione nella sostanza del dettato normativo e illustrare i rischi di comportamenti apparentemente “normali o usuali”, aumentando il livello di sorveglianza e di controllo nelle organizzazioni di intermediazione assicurativa. L’obiettivo del Cesia, il Centro studi intermediazione assicurativa, non è cambiato e anche nel 2019 si è concentrato sullo studio e sulla discussione di casi pratici e sulle decisioni che la giurisprudenza ha adottato sui temi trattati nel corso degli anni precedenti.
Durante lo scorso anno, i casi realmente avvenuti ed esaminati dal Cesia (che è nato da una iniziativa di Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) hanno affrontato i temi della ripartizione delle responsabilità tra intermediari e imprese, delle collaborazioni orizzontali e verticali, dell’infedeltà, della consulenza e delle tutele per il cliente in applicazione delle normative Gdpr e Idd.
In particolare, il Cesia ha approfondito la responsabilità dell’intermediario e delle imprese nei confronti delle reti secondarie e la responsabilità dell’intermediario in seguito alla stipula del contratto assicurativo.
Per quanto riguarda il primo argomento, ha spiegato Massimo Michaud, coordinatore del Cesia, «sono state analizzate due fattispecie: la mancata rimessa dei premi da parte del subagente di premi incassati dai clienti e dovuti all’agenzia, a fronte di polizze regolarmente emesse; l’emissione di polizze false da parte di un collaboratore, che incassa fraudolentemente denaro da uno o più clienti. La differenza sostanziale tra questi due casi è che nel primo il danneggiato è l’intermediario e pertanto opera la garanzia infedeltà, nel secondo caso è il cliente e quindi opera la garanzia della Rc professionale dell’agente o del broker. La fattispecie riguardante l’emissione di polizze false, riguardanti prevalentemente il ramo vita, rappresenta una problematica molto sentita e preoccupante per gli intermediari assicurativi», ha affermato Michaud, «ragion per cui si è ritenuto necessario dedicare un approfondimento riguardante una specifica tipologia di collaboratori: i subagenti».
E veniamo adesso al tema della responsabilità in ordine all’adeguatezza dei contratti e alla consulenza. Michaud ha citato un caso specifico. «Abbiamo esaminato l’adeguatezza del prodotto e la consulenza al cliente nell’ambito del caso di un supermercato che aveva stipulato una polizza per la copertura di responsabilità. All’interno del supermercato vi era un reparto macelleria. Il contraente decise di non sottoscrivere la copertura Rco, anche se l’agente aveva consigliato questo tipo di garanzia, affermando di essere “coperto dall’Inail”. In questo caso il soggetto non aveva indicato nel modulo che la polizza era inadeguata e che l’assicurato aveva deciso di stipularla nonostante l’inadeguatezza. In seguito a un incidente a un dipendente nel reparto macelleria, questa carenza documentale ha giustificato la condanna dell’intermediario perché il prodotto era inadeguato, in quanto avrebbe dovuto contenere anche la garanzia Rco».
L’analisi del comitato scientifico del Cesia ha riguardato l’onere della prova, il danno e la sua quantificazione e il nesso di causalità. «Per quanto riguarda l’onere della prova», ha osservato Michaud, «è stata sottolineata l’importanza delle prove documentali. Trattandosi di un contratto tra intermediario e cliente si applica la disciplina prevista per la responsabilità contrattuale, pertanto il cliente dovrà semplicemente allegare il contratto firmato mentre l’intermediario dovrà provare di aver adempiuto diligentemente. Al cliente basterà sostenere di non essere stato informato adeguatamente e l’intermediario dovrà dimostrare il contrario. L’assenza di una prova documentale non ha consentito all’intermediario di dimostrare che aveva consigliato il cliente e questi non aveva accettato i suoi suggerimenti. Relativamente al danno e alla sua quantificazione, la sentenza della Cassazione a sezioni unite sulle claims made ha individuato come viene determinato il danno in caso di polizza inadeguata: esso viene ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti. Il danno è quindi rappresentato dall’aggravio economico subito dal cliente, che ha dovuto risarcire il lavoratore, risarcimento che sarebbe stato coperto, se il cliente avesse sottoscritto una garanzia adeguata alle sue esigenze. Per un’assicurazione danni si farà riferimento alla indennità perduta a causa di una polizza con un contenuto non adeguato alle esigenze assicurative del cliente. Nel caso di specie il mancato indennizzo per i danni al dipendente. Mentre nel caso delle assicurazioni vita, si utilizzano, per analogia, decisioni applicate nella cause promosse contro i promotori finanziari».
C’è anche il tema del nesso di causalità. «La tesi sul nesso di causalità (nel reato, così come anche nel fatto illecito, e anche nella responsabilità contrattuale) prevede la prova che l’illecito, l’atto o fatto illecito, abbia poi leso effettivamente quel determinato bene, e che quella lesione sia relativa alla condotta dell’intermediario. Trattandosi in questo caso di una omissione dell’agente, è necessario effettuare una valutazione “controfattuale”, cioè verificare se, ipotizzando come realizzatasi la condotta dovuta dall’agente (una completa informazione del cliente) l’errore (la mancata scelta della copertura Rco) sarebbe stato evitato o se invece il cliente avrebbe comunque deciso di non sottoscriverla. Può essere di aiuto, in tal senso, un’analisi delle precedenti polizze sottoscritte dal cliente, per verificare se in queste era presente o meno la garanzia Rco», ha precisato Michaud. (fs)
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