venerdì 17 Ottobre 2025

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OBBLIGO DI AVVERTIMENTO DEL BROKER SOTTOSCRITTORE PER DELEGA: QUANDO L’INTERMEDIARIO HA RAGIONE

Cgpa Europe riporta una sentenza della Corte di Cassazione francese che…

Una sentenza sul grado di intensità dell’obbligo di avvertimento del broker sottoscrittore per delega arriva dalla Francia ed è segnalato e riportato da Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi. Per Cgpa Europe la sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, del 3 maggio 2018 è definita «interessante». Vediamo di cosa si tratta.

IL CASO –  Una società specializzata nell’organizzazione di eventi è impegnata nella programmazione di una mostra che presenta dei cadaveri umani presumibilmente cinesi, sezionati e plastinati (la plastinazione è una tecnica finalizzata alla conservazione dei tessuti biologici mediante la sostituzione dei vari liquidi corporei con il silicone), al fine di esporli in varie pose, che riproducono in particolare gesti atletici. Sottoscrive, quindi, un contratto di assicurazione contro i rischi di annullamento dell’evento attraverso un broker che agisce in qualità di sottoscrittore per conto di diversi assicuratori. Nel momento in cui la mostra avrebbe dovuto avere inizio a Parigi, viene vietata a causa della sua natura illegale. La società chiede quindi di poter attivare la copertura assicurativa di cui crede di godere ma, vedendosi negare l’indennizzo, cita in giudizio sia l’assicuratore, sia il broker. In particolare, viene contestato all’intermediario di avergli confermato la possibilità di coprire questo tipo di rischi inducendolo, quindi, a proseguire nell’organizzazione dell’evento: secondo l’assicurato è stata proprio questa conferma a spingerlo a effettuare investimenti in vista della mostra poi annullata.

SENTENZA – I giudici della Corte di Cassazione, i pratica, hanno rigettato le istanze della società assicurata adducendo che essa non può pretendere che sia stata la conferma datale dall’intermediario a indurla a organizzare la mostra a Parigi e quindi a effettuare investimenti che si sono poi rivelati senza alcun profitto a causa della cancellazione. Infatti, sia l’organizzazione, sia le date della mostra, erano già state fissate al momento della stipula del contratto assicurativo. Pertanto, secondo i giudici, non vi è ragione di affermare che la società avrebbe rinunciato al suo progetto se avesse ricevuto una consulenza dall’intermediario sul rischio della mancata copertura assicurativa a seguito di annullamento della mostra a causa della sua natura illegale.

Per Cgpa Europe, come detto, questa sentenza «è interessante perché riguarda il rischio di richiesta di risarcimento nei confronti di un intermediario che agisce sulla base di una delega alla sottoscrizione conferita dalle compagnie assicurative. I magistrati hanno precisato che l’intermediario assicurativo non può essere considerato responsabile del danno causato all’assicurato in quanto non gli incombe alcun obbligo di consulenza sull’illegalità della mostra». (fs)

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