Sono in tutto cinque: ispettorato, vigilanza prudenziale, tutela del consumatore, vigilanza intermediari, studi e gestione dati.
Quali sono i servizi competenti, nell’ambito dell’Ivass, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni? Secondo quanto viene specificato nel Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018, modificato con il provvedimento numero 86 del 14 maggio 2019, con il quale l’istituto di vigilanza ha disciplinato e riscritto il sistema sanzionatorio previsto dal Codice delle Assicurazioni, a seguito del recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd), la competenza, ai fini appunto dell’accertamento e alla contestazione delle violazioni è ripartita su cinque servizi: ispettorato, vigilanza prudenziale, tutela del consumatore, vigilanza intermediari, studi e gestione dati. Il tutto è riportato nel capo I articoli 6 e 7.
A eccezione di quello relativo alla vigilanza intermediari, i servizi trasmettono al servizio sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase istruttoria, gli atti relativi al procedimento.
Il servizio ispettorato trasmette questi atti al servizio vigilanza intermediari se riguardanti gli intermediari assicurativi e riassicurativi, e quelli a titolo accessorio, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell’attività di distribuzione con residenza o sede legale in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo. Sono inclusi anche i relativi esponenti aziendali e personale.
Il servizio ispettorato trasmette al servizio sanzioni gli atti del procedimento per violazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti gli intermediari e funzionari di amministrazione direzione o di controllo presso le imprese e gli stessi intermediari. A questo punto gli attivi relativi al procedimento vengono trasmessi dal servizio vigilanza intermediari al collegio di garanzia, per la successiva fase istruttoria.
I servizi ispettorato, tutela del consumatore (solo su richiesta), vigilanza prudenziale e studi e gestione dati analogamente trasmettono la relazione tecnica elaborata al servizio sanzioni, ai fini dello svolgimento della successiva fase istruttoria.
L’articolo 7 individua i servizi responsabili del procedimento: servizio sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori (esclusi quelli avviati nei confronti degli intermediari dal servizio vigilanza intermediari e dal servizio ispettorato) e per quelli in materia di antiriciclaggio; servizio vigilanza intermediari per i procedimenti sanzionatori avviati dallo stesso servizio e dal servizio ispettorato relativi agli intermediari.
Fabio Sgroi
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