Il concorso di colpa dell’assicurato nella causazione del danno può cambiare le carte in tavola. Ecco un esempio che arriva dalla Spagna.
Puo’ essere attenuato in determinate circostanze l’obbligo di informazione e consulenza che spetta all’intermediario? Sembra di sì, secondo una sentenza del 2017 della corte territoriale di Valencia (Spagna), di cui fa riferimento Cgpa Europe nell’ultimo suo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi.
La compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari riporta, in particolare, il caso di un assicurato che esercita un’attività commerciale per la quale è tenuto a stipulare dei contratti di assicurazione ai fini per la sua attività. Quest’ultimo, secondo quanto rilevato da Cgpa, «deve adottare un comportamento attento e diligente tale da non contribuire alla causazione del danno, come è avvenuto in questo caso». Vediamo cosa è successo.
IL CASO – Un assicurato si rivolge a un agente plurimandatario per la sottoscrizione di un contratto assicurativo per dei camion destinati a un uso professionale. Dopo alcuni anni, l’agente propone all’assicurato di sottoscrivere dei nuovi contratti con altre due compagnie di assicurazione che gli sembrano offrire maggiori vantaggi rispetto a quello stipulato inizialmente. Tuttavia, l’agente non comunica al primo assicuratore che il suo cliente intende rescindere la sua polizza: l’assicurato continua quindi a pagargli l’importo del premio relativo a questo contratto, che va ad aggiungersi agli altri due premi per le due nuove polizze, per cinque anni. Trascorso questo periodo di tempo, il cliente si rende conto del doppio pagamento e cita in giudizio l’intermediario per non aver chiesto la risoluzione del primo contratto.
SENTENZA – I giudici della Corte d’appello hanno ritenuto che l’agente plurimandatario abbia agito con negligenza nel non chiedere al primo assicuratore la risoluzione del contratto sottoscritto inizialmente, dato che avrebbe potuto rendersi conto dell’errore dal momento che continuava a ricevere le commissioni a esso relative. Tuttavia gli stessi giudici hanno considerato che l’assicurato, un professionista con esperienza, sia stato altrettanto negligente nel non controllare i suoi conti, cosa che avrebbe potuto consentirgli di constatare il doppio pagamento dei premi relativi allo stesso rischio per un periodo di tempo così lungo: quest’ultimo è stato quindi condannato ad accollarsi il 60% dell’importo richiesto e a esigere solo il 40% delle somme in questione all’agente plurimandatario. (fs)
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