Alcune sentenze in Europa, fa presente Cgpa Europe, evidenziano come agenti e broker non possano essere ritenuti responsabili delle mancate dichiarazioni o delle omissioni dei loro clienti, in particolare nell’ambito di assicurazioni destinate ai professionisti. Ecco un caso avvenuto nel Regno Unito.
Su quale base i magistrati valutano gli obblighi spettanti rispettivamente agli intermediari e agli assicurati? Nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari) riporta alcune sentenze in ambito europeo, che evidenziano i limiti dell’obbligo di consulenza a carico dell’intermediario, il quale «non può essere ritenuto responsabile delle mancate dichiarazioni o delle omissioni dei suoi clienti, in particolare nell’ambito di assicurazioni destinate ai professionisti». Vediamo un caso giudiziario avvenuto nel Regno Unito.
IL CASO – Una società stipula un’assicurazione per coprire i suoi locali contro vari rischi, tra cui quello relativo all’incendio. Poco dopo, i locali e le scorte vengono gravemente danneggiati proprio da un incendio. La società chiede quindi di essere indennizzata dall’assicuratore, che invece le nega il pagamento e rescinde il contratto adducendo che in fase di stipula non fosse stato menzionato che i suoi dirigenti avessero precedentemente subìto condanne penali. L’impresa assicurata, dal canto suo, sostiene di aver trasmesso queste informazioni al broker; pertanto da un lato cita in giudizio quest’ultimo per non averle comunicate all’assicuratore, dall’altro dichiara che l’intermediario non l’abbia avvertita dell’importanza di dichiarare alcuni rischi specifici come questo.
LA SENTENZA – I giudici dell’Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galles, con sentenza del 31 maggio 2018, hanno dato ragione al broker ritenendo che, per il primo addebito, i dirigenti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione erano a conoscenza di quali potevano essere le informazioni richieste prima della stipula della polizza, dal momento che esercitavano la loro attività da molti anni: quindi, secondo i giudici, appare logico che avessero già compilato molti questionari di assicurazione in precedenza che prevedessero la fornitura di questo tipo di informazioni. I giudici, in sostanza, hanno ritenuto che queste informazioni non siano state deliberatamente fornite al broker. Inoltre, a loro avviso, non esiste alcuna norma che imponga agli intermediari di rivolgere domande così specifiche su informazioni come quelle sopra indicate in fase di dichiarazione del rischio.
Cgpa Europe, commentando questa sentenza, fa notare come, dall’entrata in vigore dell’Insurance Act del 2015, l’obbligo di fornire una dichiarazione del rischio completa e precisa sia «maggiormente regolamentato rispetto a prima: il broker è tenuto a richiamare l’attenzione dell’assicurato sull’importanza di rispondere a tutte le domande e sulle conseguenze delle risposte errate o incomplete. D’altro canto, il giudice ritiene che non spetti al broker fornire all’assicurato una consulenza in merito a informazioni specifiche che quest’ultimo dovrebbe comunque fornire in fase di stipula, soprattutto nel caso di un professionista che ha già sottoscritto contratti di assicurazione in precedenza». (fs)
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