Si può ipotizzare una negligenza dell’intermediario per non aver consigliato al cliente l’estensione della copertura in caso di epidemia? E’ una delle domande a cui è difficile rispondere. Se ne è parlato nel corso dell’ultimo laboratorio di lavoro del Cesia. Ecco il punto di vista di Andrea Dalla Villa, responsabile sinistri di Cgpa Europe.

È cambiato o no il profilo di rischio degli intermediari agenti e broker nel contesto della pandemia? Si può ipotizzare una negligenza dell’intermediario per non aver consigliato l’estensione della copertura in caso di pandemia? Prima dell’emergenza sanitaria, il mercato offriva prodotti adeguati a fronteggiarla? I clienti avrebbero acquistato la copertura o il premio per le garanzie aggiuntive?
Si è parlato anche di questo nel Laboratorio degli intermediari del Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa) che si è tenuto qualche giorno fa in forma digitale. «Non tutte queste domande hanno risposte certe», secondo Andrea Dalla Villa, responsabile sinistri di Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari), uno dei partecipanti all’evento.
«La ragione è semplice: i contratti lasciano ampio spazio all’interpretazione e ciò rende auspicabile, per affrontare nuove emergenze, una riprogettazione di alcuni prodotti», ha affermato.
Il risultato dell’incertezza, che è diffusa un po’ ovunque in Europa, ha rilevato nel suo intervento Dalla Villa, «è un crescente contenzioso, sia nei confronti degli intermediari, sia nei confronti delle compagnie, scaturito proprio dal difetto di consiglio e consulenza e dalla poca chiarezza contrattuale».
Fra le criticità originate dalla pandemia c’è l’indennizzo delle imprese per la perdita di ricavi. «La copertura, abitualmente, è legata alla perdita o al danneggiamento dei beni che provocano l’interruzione dell’attività produttiva. Si stima», ha evidenziato Dalla Villa, «che il 95% delle polizze per la business interruption (BI) oggi attive non copre il danno indiretto (generato, cioè, da fattori esterni all’impresa), mentre il restante 5% ha comunque una copertura limitata. Prima della pandemia, nel Regno Unito, erano disponibili prodotti per la business interruption che indennizzavano il danno indiretto anche in assenza di un danno diretto, ma avevano trovato poco spazio sul mercato anche a causa del costo elevato. Cionondimeno, nelle scorse settimane sono state avviate contro i Lloyd’s e altri assicuratori cinque class action per il riconoscimento dell’indennizzo del danno indiretto subìto a causa del Covid-19».
Per Dalla Villa sono «sempre più frequenti le comunicazioni dei clienti in cui si minaccia, in mancanza di un indennizzo, l’avvio di azioni di responsabilità verso il broker per non avere consigliato il prodotto adeguato, cioè un prodotto che copriva il danno indiretto senza necessità di copertura del danno diretto».
Poi ha fatto una panoramica di cosa sta succedendo nel mondo, relativamente a questo aspetto. In Germania, per esempio, gli assicuratori bavaresi hanno annunciato di essere disponibili a indennizzare il danno da interruzione di attività nella misura del 10%-15% del danno indennizzabile in presenza di un danno diretto, con un periodo di indennizzo non superiore a 30 giorni. Questo impegno è stato tuttavia ritenuto insufficiente e ci sono forti pressioni politiche per spingere gli assicuratori a fare la loro parte.
In California è stato appena introdotto il Business interruption insurance coverage act che garantisce le imprese assicurate per la perdita di profitto escludendo la possibilità che l’indennizzo sia negato per eventi come la pandemia.
In Francia, Axa ha respinto la richiesta di risarcimento del gruppo Eclore (ristorazione di lusso) basata su una polizza che non prevedeva il danno diretto come condizione necessaria all’indennizzo del danno indiretto. Il tribunale commerciale di Parigi ha accolto la domanda dell’assicurato e ordinato un indennizzo provvisorio in attesa della quantificazione definitiva. «Il tribunale», ha spiegato Dalla Villa, «ha motivato che avrebbe dovuto essere Axa, in quanto predisponente del contratto, a dover inserire specifiche clausole per escludere l’operatività della garanzia in caso di eventi come la pandemia: non avendolo fatto, non poteva invocare un principio (rischio non assicurabile per mancanza di mutualizzazione) che non è stato tradotto in una clausola contrattuale. Altri assicurati, certamente, utilizzeranno questa decisione nei confronti degli assicuratori che rifiuteranno l’indennizzo del danno indiretto».
In Italia, ha ricordato Dalla Villa, «è sorta una controversia in seguito alla pubblicazione della legge n. 27/2020 che ha previsto la copertura Inail per chi contrae una infezione in occasione di lavoro. L’Inail ha fatto sapere che l’onere della prova è a carico dell’assicurato, a eccezione di alcune categorie professionali a elevato rischio per le quali è prevista una presunzione semplice di contagio di origine professionale con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei datori di lavoro. Dimostrare che l’infezione sia avvenuta in occasione di lavoro è tuttavia complicato. I 300 infortuni o contagi sul lavoro al giorno registrati dall’Inail, di cui almeno dieci mortali, hanno generato allarme tra i datori di lavoro per il rischio di responsabilità oggettivo costringendo l’Inail ha precisare che “il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”, cioè se non ha rispettato le norme antinfortunistiche, comprese quelle contenute nei decreti emanati dal Governo».
Infine il rischio cyber. «Con il massiccio ricorso allo smart working c’è da chiedersi quante imprese abbiano aderito ai protocolli di sicurezza informatica per la protezione dei dati», dice Dalla Villa che conclude: «Le domande chiave sono: lo smart working potrebbe essere considerato un aggravamento del rischio da notificare all’assicuratore? Gli eventuali data breach o business interruption risulterebbero in garanzia o aprirebbero la possibilità di contestazioni? Anche in questo caso, gli obblighi di consiglio e consulenza in capo agli intermediari potrebbero comportare profili di responsabilità».
Fabio Sgroi
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