Tuttointermediari.it focalizza l’attenzione su alcuni esempi di situazioni che i consumatori possono sottoporre all’istituto di vigilanza.
Fra gli esempi di casi nei quali i consumatori possono presentare reclamo all’Ivass non c’è solo quello legato alle polizze vita, ma anche quelli riguardanti le polizze Rc auto. Anzi, la Rc auto si conferma il comparto con il maggior numero di esposti.
In questo articolo si fa riferimento in particolare a quattro situazioni: attestato di rischio, “sinistro fantasma”, polizze omaggio in occasione dell’acquisto di una polizza Rc auto, risarcimento danni.
Il primo caso riguarda l’attestato di rischio. Può succedere di notare un errore nel proprio attestato di rischio, aver avvisato la compagnia e non aver ottenuto la correzione dell’errore. L’Ivass si attiverà nei confronti dell’impresa per accertare la corretta attribuzione della classe di merito e, in caso negativo, chiederà di ripristinare la giusta classe.
Altro caso: la presenza nel proprio attestato di rischio di un sinistro che è stato addebitato totalmente o con concorso di colpa e di cui non si ha mai avuto notizia. L’Ivass ha richiesto alle imprese di assicurazione di informare i propri assicurati dell’apertura di un sinistro a loro carico e, in presenza di disconoscimento del sinistro, di sospendere la gestione del sinistro e di avviare immediati controlli antifrode: se l’impresa non dimostrerà di aver provveduto, l’istituto di vigilanza chiederà di cancellare il malus o l’annotazione del sinistro in caso di concorso di colpa.
Terzo caso: con l’acquisto di un’automobile viene “regalata” una polizza di assicurazione, senza spiegare che alla scadenza non si può più usufruire delle agevolazioni del decreto Bersani e quindi ci si ritrova in classe CU 14. L’Ivass si attiverà nei confronti dell’impresa per fare in modo che non si perda la classe di merito CU acquisita o per consentire di usufruire della classe di merito derivante dall’applicazione del decreto Bersani.
Infine, ultimo esempio. A seguito di un sinistro stradale si richiede il risarcimento dei danni subiti, ma l’impresa, nonostante siano trascorsi i termini previsti dalle normative di settore non ha ancora definito il sinistro. L’Ivass provvederà ad accertare quanto accade presso l’impresa e, in caso di ritardo immotivato nella gestione nel sinistro, applicherà all’impresa le sanzioni previste dalle normative (da 300 euro a 60.000 euro).
Fabio Sgroi
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