giovedì 11 Settembre 2025

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LA RC PROFESSIONALE DEL BROKER? NON PUO’ CHE ESSERE SUSSIDIARIA RISPETTO A QUELLA DELL’ASSICURATORE

Cgpa Europe analizza un caso giudiziario avvenuto nel Regno Unito.

 

La responsabilità civile professionale del broker non può che essere sussidiaria rispetto a quella dell’assicuratore. Lo conferma una recente sentenza di un tribunale del Regno Unito. Il caso giudiziario è stato illustrato da Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi.

IL CASO – Con l’intento di assicurare un impianto di riciclaggio di rifiuti, il proprietario e l’esercente dell’impianto si rivolgono a un broker per stipulare dei contratti assicurativi più vantaggiosi di quelli che già detengono. Vengono quindi stipulate due polizze con due diversi assicuratori: una da parte del proprietario, destinata ad assicurare l’immobile, e l’altra dalla società esercente, per coprire i macchinari e il rischio di perdita di reddito. Quest’ultima è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale poco tempo prima, venendo immediatamente ricostituita dai suoi dirigenti. Tuttavia, questa informazione non è stata menzionata al momento della stipula, al pari di due incendi minori precedenti, anch’essi non segnalati agli assicuratori. Poco dopo, un incendio devasta i locali. Il primo assicuratore rifiuta l’indennizzo e chiede l’annullamento del contratto per inosservanza delle condizioni di stoccaggio esterno e per l’inesatta dichiarazione del rischio. L’assicuratore della società conduttrice, a sua volta, rifiuta anch’essa l’indennizzo e chiede l’annullamento della polizza per motivi legati a varie inadempienze minori degli obblighi contrattuali da parte dell’assicurato, in particolare per la mancata dichiarazione dei due incendi precedenti. I due assicurati decidono quindi di promuovere un’azione giudiziaria contro il loro broker per mancata consulenza.

SENTENZA – Per quanto riguarda la prima polizza assicurativa, stipulata dal proprietario, i giudici ritengono che il broker abbia sì fornito una consulenza all’assicurato, sia per iscritto, sia oralmente, ma che non abbia richiamato sufficientemente la sua attenzione sulle conseguenze di una dichiarazione dei rischi incompleta. Tuttavia, a loro avviso, tale inadempienza non è causalmente legata al danno subito dalla società, in quanto la compagnia assicurativa avrebbe in ogni caso negato la sua copertura a causa dell’inosservanza delle condizioni di stoccaggio, nonostante la consulenza fornita dall’intermediario.

Per il secondo contratto stipulato dalla società conduttrice dei locali, invece, i magistrati ritengono che se l’intermediario l’avesse consigliata a dichiarare i suoi precedenti o le avesse rivolto domande più precise al momento della dichiarazione del rischio, essa avrebbe potuto beneficiare della sua garanzia.

«Questa sentenza, pronunciata nell’ambito di un caso complesso, ricorda essenzialmente che la Rc professionale del broker non può che essere sussidiaria rispetto a quella dell’assicuratore», ha commentato Cgpa Europe. «Nella fattispecie, agendo unicamente contro l’intermediario, l’assicurato ha costretto i giudici a valutare il danno subito senza la testimonianza della compagnia assicurativa, cosa che i magistrati hanno sanzionato riducendo l’importo dell’indennizzo dovuto dal broker. Tale sentenza rappresenta una buona notizia per il settore del brokeraggio poiché probabilmente incentiverà maggiormente gli assicurati a esaurire tutti i possibili ricorsi contro le compagnie assicurative prima di invocare la responsabilità del broker».

Questo è un caso particolare, ha aggiunto Cgpa Europe: «Gli assicurati decidono di citare in giudizio solo il broker, senza prima provare a contestare la rescissione dei contratti da parte degli assicuratori. Essi sostengono, infatti, di aver perso la possibilità di ottenere la copertura del sinistro a causa di una inadempienza dell’intermediario ai suoi obblighi. Nel Regno Unito, se l’assicuratore non viene chiamato in giudizio, l’assicurato è tenuto a dimostrare di non essere stato risarcito per colpa del broker. Ai giudici spetta, quindi, il compito di stabilire quali argomentazioni avrebbe presentato l’assicuratore per negare la sua copertura o, al contrario, per concederla. Nella fattispecie, tra le accuse rivolte all’intermediario, gli viene contestato di non aver richiamato sufficientemente l’attenzione degli assicurati sulle conseguenze di una dichiarazione dei rischi incompleta». (fs)

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