In sede penale e civile è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. Il chiarimento in una nota pubblicata ieri sul sito istituzionale dell’istituto.
I criteri applicati dall’Inail (l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. Dunque, dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro.
È quanto precisato dallo stesso istituto con una nota pubblicata ieri sul suo sito istituzionale. In questo modo l’Inail ha inteso dare dei chiarimenti in merito al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui lo stesso istituto abbia accertato l’origine professionale.
L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail «non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza».
Per l’Inail, «la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».
Fabio Sgroi
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