L’istituto di vigilanza, in questo periodo di emergenza coronavirus, ha monitorato la situazione da marzo scorso, attraverso le richieste pervenute al contact center. Ed è emerso che…
Rilevare quotidianamente le segnalazioni e le richieste pervenute dalla clientela attraverso il contact center e i reclami relativamente all’emergenza sanitaria Covid-19. Si è mosso in questa direzione l’Ivass, che ha monitorato la situazione sin da marzo scorso.
L’obiettivo, ha spiegato l’istituto di vigilanza, è stato quello di «intercettare le difficoltà e le esigenze più comuni e diffuse tra gli utenti durante questo periodo di emergenza così da valutare possibili azioni e fornire un contributo alla loro soluzione».
Cosa è emerso da queste rilevazioni? Le priorità, per i consumatori, sono due e sono entrambe relative all’assicurazione obbligatoria per l’Rc auto: la difficoltà a rinnovare la polizza nei tempi previsti a causa delle restrizioni alla circolazione e la possibilità di sospendere la polizza in corso di efficacia stante il divieto di circolazione dei veicoli.
L’Ivass ne ha tenuto anche nel momento in cui è stato chiamato a dare un contributo agli interventi legislativi e infatti entrambe le istanze sono state prese in considerazione nel testo del Decreto Legge “Cura Italia” approvato in Senato.
Nel dettaglio, la validità della garanzia Rc auto è stata prorogata di 30 giorni successivi alla scadenza, anziché i consueti 15 giorni (termine di comporto) previsti dall’articolo 170 bis del codice delle assicurazioni (il nuovo termine di 30 giorni si applica ai contratti scaduti e non ancora rinnovati e ai contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020).
Inoltre, il decreto in questione ha stabilito che possono essere sospesi (su richiesta dell’assicurato, per il periodo dallo stesso indicato e comunque fino al 31 luglio 2020) i contratti di assicurazione obbligatoria Rc auto. La sospensione, ha ricordato l’Ivass, «è valida dal giorno in cui la compagnia ha ricevuto la richiesta. Le imprese non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno all’assicurato. La durata dei contratti ai quali è stata applicata la sospensione è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione, senza oneri per l’assicurato. Inoltre, la sospensione è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà già contrattualmente previste in suo favore. Durante il periodo di sospensione, il veicolo interessato non può circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ex art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione». Sebbene la “sospensione” non sia prevista da alcuna norma di legge e le imprese sono libere di prevederla o meno, l’Ivass ha ritenuto «fondata, in questo straordinario momento emergenziale, l’esigenza rappresentata dalla clientela e si è attivato perché venisse presa in considerazione».
Altro tema segnalato dagli utenti il settore delle assicurazioni viaggi. Alcuni consumatori hanno comunicato la difficoltà a ottenere l’attivazione della copertura su polizze per la cancellazione viaggi e/o annullamento dei biglietti, pur essendo stati costretti all’annullamento del viaggio a causa della o in concomitanza con l’emergenza sanitaria. In questi casi, attraverso la gestione dei reclami, l’Ivass ha chiesto alle imprese di adottare comportamenti proattivi per tener conto del contesto generale di emergenza e quindi andare incontro alle richieste della clientela.
Fabio Sgroi
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