Esteso il periodo di copertura della polizza di altri 15 giorni, rispetto a quelli già previsti. L’estensione è valida fino al prossimo 31 luglio.
C’è una parte che riguarda anche il settore assicurativo nel decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 varato dal Governo e che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, l’articolo 125 riguarda la proroga di alcuni termini.
In ambito assicurativo, il secondo comma, nel dettaglio, fa riferimento all’articolo 170-bis (durata del contratto), comma 1 («Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza»), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il decreto stabilisce che il termine «entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni». Tutto questo fino al 31 luglio 2020.
Fabio Sgroi
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