L’istituto di vigilanza ha pubblicato il provvedimento n. 95 di modifica alla regolamentazione in materia di Rc auto, con particolare riguardo all’attestazione sullo stato di rischio, a seguito delle novità introdotte recentemente al Codice delle Assicurazioni dal cosiddetto Dl Fiscale.
L’Ivass ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il provvedimento (il numero 95) di modifica alla regolamentazione in materia di Rc auto, con particolare riguardo all’attestazione sullo stato di rischio, a seguito delle novità introdotte recentemente al Codice delle Assicurazioni dal cosiddetto Dl Fiscale.
L’istituto di vigilanza ha ricordato come sia cambiato il quadro normativo nazionale, con l’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni (Cap) che è stato recentemente modificato dall’articolo 55-bis, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (cosiddetto Dl Fiscale). Il Dl Fiscale è stato poi convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’articolo 55-bis, comma 2, di questo decreto prevede inoltre una disciplina intertemporale per i contratti in corso, stabilendo che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Dl Fiscale” le disposizioni novellate si applichino in sede di rinnovo degli stessi contratti.
Le nuove previsioni, come è noto, hanno trovato applicazione dal 16 febbraio scorso, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (cosiddetto Dl Milleproroghe).
L’articolo 134, comma 4-bis, del Cap, recita così: «L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».
Il provvedimento dell’Ivass non fa altro che adeguare le disposizioni regolamentari vigenti interessate dalla modifica della normativa primaria.
In particolare, gli articoli 2 e 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018, nonché l’allegato 1 al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015, sono stati modificati per rendere queste previsioni coerenti con il nuovo dettato normativo di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Cap.
Con riguardo al provvedimento Ivass n. 72:
– 2, comma 1: viene inserita esplicitamente, in ipotesi di accesso al “bonus familiare”, la deroga alla norma generale che assegnerebbe alla classe di merito di conversione universale 14 i veicoli di prima immatricolazione, ovvero oggetto di voltura al Pra ovvero di prima registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli; – art. 2, comma 2: viene inserita esplicitamente, in ipotesi di accesso al “bonus familiare”, la deroga alla norma generale che assegnerebbe in caso di veicoli già assicurati la classe di merito di conversione universale indicata nell’attestazione sullo stato del rischio;
– 7, comma 2: viene inserito il richiamo al comma 4-bis dell’art. 134 Cap al fine di rendere coerente la disposizione con il dettato normativo primario;
– 7, comma 2, lettera i): viene eliminato il riferimento al decreto Bersani;
– 7, comma 3: il riferimento alla sinistrosità pregressa viene aggiornato alla luce della nuova disposizione primaria.
Con riguardo al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015, la modifica proposta ha a oggetto il contenuto dell’allegato 1, che viene sostituito al fine di tener conto del nuovo disposto di cui all’articolo 134, comma 4-bis, Cap.
Fabio Sgroi
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