Cgpa Europe analizza un caso giudiziario avvenuto in Italia di richiesta di risarcimento e che riguarda l’onere della prova e il contenuto del mandato in capo all’intermediario.
L’intermediario può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi da parte dell’assicurato? E che cosa succede se, al momento della dichiarazione del rischio, il cliente non menziona l’esistenza di altre polizze che coprono lo stesso rischio? Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, in uno dei suoi ultimi osservatori riporta un caso avvenuto in Italia.
IL CASO – Una società ha conferito mandato a un broker di trovare diverse polizze che coprano la perdita di entrate a seguito di un “ritiro patente”. A questo proposito, la società ha stipulato cinque contratti di assicurazione simili con compagnie assicurative diverse. Al verificarsi del sinistro, una di loro si è rifiutata di concedere l’indennizzo adducendo di non essere stata informata dell’esistenza delle altre polizze al momento della stipula. L’assicurato, quindi, ha citato in giudizio il broker contestandogli di non aver informato la compagnia dell’esistenza delle altre polizze contratte, ma il mandato conferito dall’assicurato non menziona affatto questo obbligo.
SENTENZA – Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 3 marzo 2017, ha respinto le richieste della società, sostenendo che spetta all’assicurato informare l’assicuratore dell’esistenza di polizze contratte con altri assicuratori per lo stesso rischio. Inoltre, i giudici hanno precisato che, benché l’intermediario abbia ricevuto un mandato dall’assicurato, deve essere quest’ultimo a provarne l’esistenza e il contenuto. Infine, hanno ritenuto che l’assicurato non abbia subito alcun danno, avendo già ricevuto un indennizzo assicurativo dalle altre compagnie pari all’importo del danno.
«Questa sentenza, oltre a ribadire il rispetto del principio indennitario, sottolinea chiaramente che l’intermediario non può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi da parte dell’assicurato», ha commentato Cgpa Europe. «In effetti, al momento della dichiarazione del rischio, spetta a quest’ultimo menzionare l’esistenza di altre polizze che coprono lo stesso rischio, a prescindere dal mandato conferito all’intermediario, che non lo esime dai suoi obblighi se non lo specifica».
Fabio Sgroi
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