Sulla questione ha acceso un faro l’ultima edizione dell’osservatorio europeo degli intermediari a cura di Cgpa Europe. Che ha citato un caso giurisprudenziale avvenuto in Francia e che ha riguardato la compagnia Elite Insurance…
La sesta edizione dell’osservatorio europeo degli intermediari assicurativi a cura di Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, oltre ad analizzare le più frequenti richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari, ha focalizzato l’attenzione anche sui casi riguardanti il tema della libera prestazione di servizi e delle insolvenze di alcune compagnie assicurative.
Insolvenze che, si legge nell’osservatorio, rappresentano «un vero e proprio problema per gli intermediari dal momento che ai loro assicurati risulta estremamente difficile ottenere il risarcimento dei sinistri».
In altre parole, Cgpa Europe si chiede se un assicurato possa ritenere responsabile l’intermediario per aver contratto la sua assicurazione presso un assicuratore inadempiente, talvolta vari anni dopo la stipula della polizza assicurativa. O ancora se sia vero che gli intermediari hanno l’obbligo di verificare che le compagnie assicurative di cui offrono i servizi dispongano della necessaria autorizzazione. Questa verifica deve riguardare anche la solvibilità futura di queste ultime anche quando, al momento della stipula dei contratti, queste soddisfino tutte le condizioni normative definite e controllate dalle autorità di vigilanza?
L’osservatorio ha evidenziato come, in vari Stati membri, ci sia una tentazione «più o meno palese di attribuire maggiormente all’intermediario il rischio di insolvenza degli assicuratori, in particolare quelli che operano da sedi estere, in regime di Lps».
Inoltre, l’osservatorio ha fatto notare come «imporre ai distributori di prodotti assicurativi obblighi di indagine sulla solvibilità delle compagnie significherebbe esigere da loro maggiore lungimiranza e diligenza rispetto alle stesse autorità di vigilanza e ciò li costringerebbe ad agire sulla base di semplici “rumors” o informazioni non ufficiali». Gli intermediari assicurativi, quindi, «non possono fungere da garanti per gli assicuratori inadempienti». C’è da dire anche che la risposta alle derive della Lps «implica sicuramente un rafforzamento delle procedure di controllo da parte delle autorità di vigilanza».
Viene poi riportato un caso di giurisprudenza in Francia riguardante la compagnia Elite Insurance. Nella circostanza, un assicurato contestava al suo broker di non aver adempiuto al suo obbligo di consulenza stipulando nel 2011 le polizze con Elite Insurance che nel 2017 non è stata in grado di liquidare i sinistri del cliente. Il tribunale ha rigettato l’istanza dell’assicurato stabilendo che «non sussiste alcuna prova dell’insolvenza della compagnia assicurativa al momento della stipula del contratto e non è dimostrato che il broker sia venuto meno ai suoi obblighi di informazione e consulenza scegliendo e proponendo questo assicuratore».
In particolare, la sentenza emessa dal Tribunal de Grande Instance di Vesoul il 26 febbraio scorso ha affermato che, «data l’inesistenza delle difficoltà finanziarie e dell’insolvenza della compagnia assicurativa al momento della stipula della polizza, l’attore non può contestare al broker un’evoluzione della situazione economica del suo assicuratore successiva alla conclusione del contratto». Nemmeno il fatto che la compagnia assicurativa avesse la sua sede a Gibilterra è bastato a dimostrare l’inadempienza del broker.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA