Cgpa Europe ha analizzato un caso pratico di richiesta di risarcimento nell’ambito dell’obbligo di consiglio e di consulenza in carico all’intermediario.
Verificare le dichiarazioni fornite dall’assicurato. Per l’intermediario assicurativo si tratta di un obbligo generale oppure no? Il tema è delicato, anche perché è una situazione che può generare da parte dell’assicurato stesso una richiesta di risarcimento nei confronti del suo agente o broker.
Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari ha analizzato un caso avvenuto in Francia.
IL CASO – Di fronte a un rifiuto di indennizzo motivato da una dichiarazione di rischio inesatta, un assicurato ha contestato al suo broker di non aver verificato le sue dichiarazioni al momento della stipula del contratto. A sostegno di questa contestazione, l’assicurato ha sostenuto che l’intermediario è tenuto (sempre) ad adempiere a un obbligo generale di verifica delle sue dichiarazioni.
SENTENZA – La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza del 14 settembre 2017, ha ritenuto, in primo luogo, che non spetti al broker verificare l’esattezza delle dichiarazioni dell’assicurato, né di ammonirlo contro le conseguenze di una dichiarazione inesatta. I magistrati hanno giudicato che, nella fattispecie, l’intermediario non ha avuto alcun motivo di sospettare una falsa dichiarazione.
«L’idea di un obbligo generale di verifica dell’intermediario viene quindi formalmente respinta, dal momento che non incombe né al broker né all’assicuratore. Spetta infatti all’assicurato fornire in buona fede tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio prima della stipula della polizza assicurativa», ha commentato Cgpa Europe.
Fabio Sgroi
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