Il Sindacato nazionale agenti ha diramato una lettera ai gruppi agenti di Generali Italia attraverso la quale fa una disamina della situazione.
Sono tre, in particolare, i punti che portano il Sindacato nazionale agenti a manifestare la sua «più ampia preoccupazione» relativamente al mandato unico di Generali Italia.
Lo Sna li ha elenacati in una lettera inviata ai presidenti di Anagina, Gaag, Ga-Gi, Gaat e Unat, all’indomani dell’incontro che si è tenuto il 25 giugno scorso a Milano, al quale hanno partecipato il Gaag, Gaat e Unat. Ecco, nel dettaglio, i punti “critici”:
Lettera di incarico – Art. 2 – Fonti Normative: «la formulazione adottata», fa presente lo Sna, «prevede che l’Ana 2003 possa essere derogato dallo stesso “Incarico” e “…dalle altre fonti richiamate”, tra le quali è ricompresa la cosiddetta “Normativa Interna”. In questo modo», commenta lo Sna, «tutti i diritti a tutela degli agenti contenuti nell’Accordo Nazionale Agenti 2003, ancora vigente, verrebbero minacciati da una qualunque normativa interna diramata dall’impresa. Tutto ciò, senza nemmeno tener conto della piena vigenza dell’Accordo Nazionale del 1951 con valore di legge erga omnes, qualora eventualmente si volesse ritenere erroneamente non più applicabile l’Ana 2003. Il grave danno che sarebbe provocato agli agenti di Generali e all’intera categoria è del tutto evidente»;
Lettera di incarico – Art. 9 – Dati dei clienti: «la formulazione adottata prevede il riferimento al solo ruolo di responsabile Privacy e, in particolare, al punto 9.2, che “..L’agente riconosce e dà atto che i dati relativi ai clienti o potenziali clienti elaborati dalla compagnia sui sistemi informatici di cui ha la disponibilità….(omissis)… costituiscono espressione del know how della compagnia stessa e sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quest’ultima..”. Tale norma», sottolinea lo Sna, «in palese violazione della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati dei clienti, non consentirebbe agli agenti di trattare i dati dei propri clienti in qualità di titolari, ponendoli anche in condizione di sudditanza rispetto a eventuali pretese dell’impresa in tema di proprietà industriale, sia durante il rapporto di collaborazione che in caso di sua cessazione. Costituirebbe, inoltre, un grave ostacolo all’esercizio del plurimandato, con preoccupanti profili di anticoncorrenzialità a danno dei clienti-consumatori»;
Lettera di incarico – Art. 4.3 Allegato XX (Norme per l’esecuzione dell’Incarico, la contabilità e l’amministrazione): «la formulazione adottata prevede che “..L’agente potrà richiedere al contraente esclusivamente il pagamento degli importi risultanti dalle polizze, quietanze od appendici e non potrà applicare maggiorazioni a titolo di recupero spese di esazione o a qualsiasi altro titolo, fatta eccezione per le spese conseguenti alle eventuali azioni per il recupero di premi, dovuti e non pagati entro le scadenze contrattuali..”. Questa norma», secondo lo Sna, «impedirebbe agli agenti di svolgere ogni attività di consulenza nei confronti dei propri clienti, in palese contrasto con la normativa di settore (Idd, Cap e Regolamenti Ivass). L’Art. 119 ter del Cap ai commi 3 e 4 prevede, infatti, due fattispecie di consulenza, entrambe nella facoltà dell’agente nel rapporto con i propri clienti e meritevoli di una specifica remunerazione a compenso dell’attività svolta». Dalla corrispondenza intercorsa su questo tema con l’impresa, ha aggiunto il sindacato di via Lanzone, «si evince, invece, chiaramente che quest’ultima intende adottare un’interpretazione del tutto personale e arbitraria della richiamata normativa, secondo la quale la consulenza di cui al comma 3 dell’art.119 ter sarebbe di esclusiva spettanza dell’impresa/distributore e quindi già di per sé contenuta, con la relativa remunerazione, nei prodotti da essa offerti e nei relativi premi. Agli intermediari sarebbe riservata la sola attività di consulenza ex comma 4 dell’art.119 ter».
Lo Sna, in definitiva, ha valutato come «inaccettabili, irricevibili e gravemente dannose» queste norme, per i singoli agenti e per l’intera categoria e, pertanto, ha confermato «ogni assistenza si ritenga necessaria finalizzata alla loro rimozione, riservandosi al riguardo ogni eventuale azione». Durante l’incontro del 25 giugno scorso si è discusso anche di modifica remunerazione in pejus, ius variandi, fondo cauzioni e altro. In merito a questi temi, lo Sna si è riservato «ulteriori approfondimenti».
Fabio Sgroi
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